Sconti intercompany legittimi se ancorati a motivi commerciali

30 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Marco Nessi e Roberto Torelli

TRANSFER PRICING

Se contabilizzati rientrano nella base imponibile della società

L’amministrazione finanziaria non può riclassificare arbitrariamente gli sconti commerciali tra le componenti finanziarie sulla base di argomentazioni generaliste. Analogamente, il prestito di personale non può essere riqualificato in un trasferimento di asset materiali senza specifiche e concrete motivazioni. Sono questi i principi espressi dalla Ctp di Milano nella sentenza 1138/2/2020 del 9 giugno scorso (presidente Pilello, relatore Guidi).

Nel caso esaminato, l’ufficio aveva rilevato, nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo industriale cino/ungherese con sede a Shanghai, una maggiore Ires dovuta in relazione all’anno 2013, contestando l’indeducibilità di una parte dei costi sostenuti per acquisti di beni provenienti dalla casa madre. In particolare, dopo avere convertito gli sconti commerciali offerti alla casa madre in sconti finanziari correlati alla riduzione dei termini di pagamento, l’ufficio ha rideterminato ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing il margine operativo in diminuzione rispetto al margine mediano delle società comparabili, con conseguente aumento della base imponibile ai fini Ires.

Inoltre, è stata contestata l’esistenza di ricavi non tassati per riaddebiti (maggiorati da un mark up) effettuati dalla società nei confronti della casa madre per l’utilizzo di personale proprio messo a disposizione del gruppo all’estero in occasione di trasferte. Tale prestazione è stata riqualificata in un trasferimento di asset immateriali, con il riconoscimento da parte della casa madre del diritto di royalties sul fatturato complessivo invece che il mero riaddebito di costi sulle trasferte.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. Con riferimento alla prima contestazione è stato osservato che lo sconto commerciale praticato dalla società poteva trovare la sua logica in una motivazione di tipo commerciale, quale la volontà di favorire la vendita dei prodotti e aumentare le fette di mercato. Inoltre la normativa tributaria non prevede l’illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva. Al contrario, è lo stesso articolo 9 del Tuir, richiamato dall’articolo 110, comma 7, a fissare i principi cardine per l’individuazione del valore normale dei beni e servizi, prevedendo la necessità di tenere conto degli sconti d’uso, senza alcuna eccezione.

Inoltre, la società aveva adeguatamente evidenziato che la concessione degli sconti costituiva una prassi del mercato di riferimento e rispondeva a una logica commerciale. Infine, è stato osservato che, a prescindere dalle valutazioni in merito alla relativa natura, gli sconti in esame erano stati pur sempre contabilizzati come componenti positivi di reddito e avevano concorso alla determinazione della base imponibile Ires e Irap della società.

Sul secondo rilievo è stata sottolineata la genericità del fatto di avere individuato un prestito di personale ritenuto qualificato senza specifici e concreti approfondimenti. Per questi motivi il collegio ha ritenuto corretta l’adozione del metodo del cost plus in quanto in linea con i valori di mercato e tale da determinare una remunerazione dei servizi resi in linea con i valori di mercato.

Doing business in San Marino

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