Scambi intracomunitari con l’Iva del destinatario
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 26 Maggio 2018 di Benedetto Santacroce
Export. Approvate dalla Commissione Ue le misure tecniche
Dopo 25 anni di regime transitorio Iva degli scambi intracomunitari di beni, ieri la Commissione europea ha approvato le misure tecniche di dettaglio per un sistema definitivo con un’applicazione più semplice dell’imposta e più efficace nel contrasto delle frodi. Il nuovo sistema si basa su un principio di tassazione nello Stato di destinazione dei beni con assolvimento e responsabilità dell’imposta in capo al venditore. Con l’introduzione del nuovo sistema definitivo diremo anche addio, almeno sul piano fiscale, agli Intrastat.
Attualmente le cessioni intracomunitarie sono tassate ai fini Iva attraverso un meccanismo di inversione contabile o reverse charge che prevede una non imponibilità della cessione e un’imponibilità dell’acquisto intracomunitario. Pertanto se un operatore francese vende dei beni ad un operatore italiano trasferendo i beni dalla Francia all’Italia, il francese realizza una cessione non imponibile in Francia, mentre l’operatore italiano tassa l’acquisto intracomunitario in Italia integrando la fattura estera e liquidando l’imposta sia in vendita che in acquisto.
Questo sistema ha generato nel tempo complicazioni, pesanti oneri amministrativi e un elevato livello di evasione (stimato dalla Commissione Ue in 50 miliardi di euro).
Le nuove regole proposte cercano di superare le attuali problematiche attraverso una rivisitazione del sistema e il ricorso alle nuove tecnologie.
Sul piano del sistema, riprendendo l’esempio di prima, il francese effettuerà una operazione che verrà tassata sempre in Italia, ma in luogo di emettere una fattura senza imposta, lui diverrà il responsabile della riscossione dell’imposta. Pertanto il francese dovrà versare in Francia all’Italia l’imposta relativa all’acquisto fatto dall’operatore italiano con l’aliquota Iva vigente in Italia.
Per far ciò, sulla base della positiva esperienza del sistema One Shop Stop (Oss) adottato in via sperimentale per le transazioni relative ai servizi a distanza verso consumatori finali (B2C), l’Unione metterà a disposizione di tutti gli operatori unionali una piattaforma informatica con la quale sarà possibile procedere alla tassazione di tutte le transazioni B2B versando direttamente nello Stato di stabilimento l’imposta allo Stato di destinazione.
Il meccanismo sarà operativo anche per i soggetti residenti in Paesi extracomunitari che potranno, nominando un rappresentante in un solo Stato membro, tassare tutte le cessioni intraunionali.
Il sistema Oss sarà applicato in via generale su tutte le cessioni intraunionali, ad eccezione del caso in cui il soggetto acquirente sia considerato dalle amministrazioni fiscali degli Stati membri un soggetto affidabile. In effetti, in questo caso si continuerà ad applicare il meccanismo di tassazione attuale con esenzione della cessione e tassazione dell’acquisto direttamente a cura dell’acquirente. Questa eccezione comporta però che venga introdotto anche ai fini Iva un sistema di certificazione intraunionale che riconosca l’affidabilità Iva dei soggetti passivi d’imposta. Nasce così, come avevamo già evidenziato da queste stesse pagine nei mesi scorsi (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2017), la figura del Certified taxable person (Ctp).
L’introduzione di questa forma di certificazione di affidabilità apre la strada ad ulteriori semplificazioni che nei piani della Commissione dovrebbero essere rapidamente attuati (quali ad esempio la gestione semplificata delle vendite a catena).