Sanzionata per falso in bilancio anche l’omissione sui conti d’ordine
7 Novembre 2022
Il Sole 24 Ore 29 ottobre 2022 di Giovanni Negri
RENDICONTI
La conseguenza è comunque una rappresentazione patrimoniale distorta
Non è determinante il mancato superamento delle soglie di rilevanza
Il falso in bilancio può interessare anche i conti d’ordine, elementi contabili che non rappresentano attività o passività in senso proprio e quindi non incidono sulle soglie di rilevanza penale.
A questa conclusione approda la Cassazione, quinta sezione penale sentenza 36012, con la quale è stata confermata la condanna inflitta al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni. I due amministratori avevano omesso di fornire esatte informazioni sul valore delle partecipazioni detenute nelle loro controllate, incidendo in maniera significativa sulla rappresentazione del patrimonio netto.
Nel procedimento l’accusa aveva valorizzato il fatto che nei conti d’ordine relativi ai bilanci oggetto di contestazione gli amministratori avevano trascurato di indicare il valore delle fideiussioni e delle lettere di patronage concesse a garanzia dei debiti contratti con le banche dalle società partecipate, per oltre 13 milioni.
I conti d’ordine, ricorda la sentenza, secondo la definizione contenuta nel principio contabile n. 22, rappresentano annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale e costituiscono semplici informazioni su operazioni, non suscettibili di incidere sulle soglie di rilevanza penale.
Tuttavia, «pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, rappresentano un’informazione essenziale per conoscere lo stato dei reali impegni finanziari della controllante nei confronti delle controllate».
E allora, l’omessa indicazione dell’esatta consistenza degli impegni finanziari infragruppo, «incidendo sul primario interesse della trasparenza», può contribuire a fornire una rappresentazione falsata dell’effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria delle singole società.
«Una falsata rappresentazione – osserva la Cassazione – che, a prescindere dalla incidenza o meno sulle soglie quantitative, può assumere comunque rilevanza penale».
Centrale nel ragionamento dei giudici è infatti non tanto il tema delle soglie, improponibile nel contesto specifico, quanto piuttosto quello dell’«alterazione sensibile» previsto dall’articolo 2621 del Codice civile, cui ancorarsi in tutti i casi in cui il dato rigido delle soglie quantitative non appare concretamente praticabile perché manca un risultato di esercizio suscettibile di raffronto e, quindi, di variazione percentuale.