San Marino, stop all’invio per le fatture ricevute dal 2017
17 Gennaio 2017
Il Sole 24 Ore lunedì 12 Dicembre 2016 di Giampaolo Giuliani
Comunicazioni Iva. Il Dl fiscale abolisce l’adempimento
Ha i giorni contati la comunicazione all’agenzia delle Entrate tramite il modello polivalente delle importazioni dalla Repubblica di San Marino per quanto riguarda l’Iva. La legge di conversione del decreto fiscale (Dl 193/2016) ha infatti introdotto una disposizione (articolo 7-quater, commi 21 e 22) che abolisce questo adempimento dalle «annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017».
In particolare, il decreto fiscale cancella l’articolo 16, lettera c), del decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, che impone all’acquirente italiano, nel caso di importazioni da San Marino con fattura senza addebito d’imposta, di comunicare i dati della transazione all’agenzia delle Entrate utilizzando il modello di comunicazione polivalente e compilando il quadro SE. L’invio deve essere fatto telematicamente tramite il modello polivalente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri.
L’abrogazione della comunicazione dalle «annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017» merita un approfondimento, perché, per come è formulato il decreto ministeriale del 1993, vi sono margini di incertezza su quando sarà operativa l’abolizione della lettera c) dell’articolo 16.
Il decreto che regola i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino non è stato aggiornato rispetto ai cambiamenti introdotti nelle disposizioni generali previste dal Dpr 633/72, e questo costringe spesso operatori e interpreti a trovare delle soluzioni “fai-da-te”. Così, in questo caso, si rilevano due discrasie nel decreto ministeriale che rendono necessario forzare l’applicazione delle vecchie norme.
Il primo problema riguarda l’articolo 16, lettera a), il quale prevede che gli operatori italiani corrispondano «l’imposta a norma dell’articolo 17, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 indicandone l’ammontare sull’originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese». Considerate le modifiche introdotte a partire dal 2010 all’articolo 17, è evidente che l’imposta non possa essere materialmente assolta secondo le disposizioni contenute nel terzo comma, ma sulla base di quanto stabilito nel secondo comma. Infatti, attualmente Il terzo comma disciplina l’istituto del rappresentante fiscale.
Il secondo problema riguarda le modalità di registrazione della fatture da cui dipende la compilazione del modello polivalente. L’articolo 16, lettera b), del decreto ministeriale del 1993 stabilisce infatti che le fatture siano annotate «nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti». Ma i termini di registrazione stabiliti nell’attuale versione dell’articolo 23 non contemplano quelli per le annotazioni di fatture emesse da fornitori non residenti per l’acquisto di beni. Si ritiene comunque di poter seguire le indicazioni generali dettate dal comma 1 dell’articolo 23, per cui «il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione». Nel caso di acquisti da San Marino, la data di emissione è la data di ricevimento della fattura originale, munita del visto apposto dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e rilasciata dal cedente sammarinese.
In definitiva, chi ha effettuato acquisti da San Marino, senza che il fornitore abbia addebitato l’imposta, deve inserire nel modello polivalente, da inviare per l’ultima volta entro il 31 gennaio 2017, tutte le fatture ricevute entro il 31 dicembre 2016 che possono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio, ma con riferimento al mese di dicembre. L’annotazione nel registro degli acquisti va effettuata prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale si detrae l’imposta.
Dovendo ricevere fatture originali munite di visto, l’acquirente italiano deve attendere il documento pervenuto tramite posta, corriere o consegnato dal fornitore o per suo conto. Non valgono copie inviate tramite fax o mail. Quindi, considerati i ritardi delle poste per le festività natalizie, è facile ipotizzare che molti acquisti effettuati nell’ultimo periodo dell’anno presso fornitori sammarinesi non dovranno essere oggetto di comunicazione.