San Marino, l’e-fattura dribbla l’esterometro

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 13 MAGGIO 2019 di Giampaolo Giuliani

IVA E DECRETO CRESCITA

Uno per uno i casi in cui si può evitare l’onere a legislazione attuale

L’obbligo di fatturazione elettronica prevede eccezioni per i «piccoli»

Debutta l’obbligo di fattura elettronica per l’import-export di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Con l’articolo 12 del Dl 34 del 30 aprile 2019 – il decreto crescita – l’esecutivo infatti modifica la relativa disciplina Iva, rinviando a un futuro decreto che il Mef dovrà predisporre in base ad accordi con l’amministrazione sammarinese, e a regole tecniche che dovrà emanare il direttore dell’Agenzia.

L’obbligo di e-fattura non riguarderà però tutte le transazioni. Oltre all’esclusione prevista dall’articolo 12 per gli operatori italiani cosiddetti minori o che operano in franchigia d’imposta, resteranno fuori tutte le transazioni che non trovano puntuale riferimento nel Dm del 24 dicembre 1993. E, inoltre, le prestazioni di servizi, che non sono disciplinate dal decreto e per le quali valgono i principi di carattere generale che consentono ma non obbligano all’emissione della e-fattura. L’uso delle e-fatture dovrebbe dunque sovrapporsi alle attuali procedure che rimarrebbero operative per i soggetti esclusi, seppure con le necessarie modifiche.

Le norme attuali

In attesa di conoscere le soluzioni tecniche future serve fare il punto sull’attuale normativa, poiché in questa prima fase di applicazione della fatturazione elettronica e dell’invio dei dati transfrontalieri, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127 del 2015 e comunemente denominato “esterometro”, sono molti i dubbi su cui è importante mettere dei punti fermi.

La Repubblica di San Marino non aderisce alla Ue, per cui va considerato un Paese extracomunitario anche se ha siglato un accordo di cooperazione e unione doganale con la Ue. Il fatto di essere un piccolo Paese interamente confinante con lo Stato italiano e privo di barriere doganali, tuttavia, è sfociato a suo tempo nella predisposizione del Dm 24 dicembre 1993 che adotta gli stessi principi che regolano i rapporti di interscambio tra i Paesi Ue relativo però soltanto alle cessioni e agli acquisti di beni e non alle prestazioni di servizi regolate, invece, dalle previsioni relative agli Stati e territori extracomunitari, quali ad esempio Svizzera o Norvegia.

Vediamo come devono procedere gli operatori e quali vie si presentano loro per evitare l’incombenza dell’esterometro.

Le cessioni

Nelle cessioni a operatori sammarinesi va emessa in ogni caso la fattura cartacea a nulla influendo che il cedente italiano intenda emettere quella elettronica. Infatti, il regime della non imponibilità Iva è a tutt’oggi vincolato alla successiva ricezione da parte del cedente della propria fattura munita di un visto dell’Ufficio tributario sammarinese che in questo modo attesta l’avvenuta introduzione della merce in San Marino. Se il cedente italiano vuole emettere anche la fattura elettronica – che è una possibilità e non un obbligo – nel codice destinatario dovranno essere emesse sette «X». Così l’operazione potrà non essere indicata nell’esterometro.

Per gli acconti, invece, le fatture cartacee emesse non devono essere vistate dall’Ufficio tributario. Infatti il visto deve essere apposto solo sulla fattura di saldo in cui sono richiamati anche quelle relative agli acconti. L’uso della fattura cartacea per l’acconto può essere sostituita dalla fattura elettronica che evita anche l’esterometro.

Va emessa la fattura in formato cartaceo anche nelle vendite nei confronti di privati residenti a San Marino. In questa ipotesi l’operazione è sempre imponibile Iva, salvo specifiche deroghe previste per i mezzi di trasporto nuovi e per le cosiddette vendite a distanza. Il cedente può comunque emettere una fattura elettronica con sette «X» escludendo così l’operazione dall’esterometro.

Le importazioni

Per le importazioni di beni per acquisti effettuati da soggetti passivi italiani da operatori sammarinesi non si può evitare l’esterometro anche nel caso in cui l’acquirente italiano intenda assolvere l’imposta inviando allo Sdi un documento elettronico realizzato sulla base della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell’Ufficio tributario di San Marino. Peraltro questo iter non è consentito per gli acquisti effettuati mediante le cosiddette fatture con Iva prepagata le quali, se munite dei timbri dell’Ufficio tributario e dell’agenzia delle Entrate della provincia di Pesaro, sono in tutto parificate a fatture emesse da operatori italiani.

Relativamente agli acconti pagati dall’acquirente italiano nei confronti del proprio fornitore sammarinese, si rileva come questa operazione sia ai fini Iva del tutto ininfluente posto che il presupposto impositivo si verifica solo nel momento in cui il bene viene introdotto nel territorio dello Stato italiano. Non solo, l’obbligo di assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente sorge soltanto quando quest’ultimo riceve la fattura in originale da parte del cedente sammarinese che sia munita del visto apposto dall’Ufficio tributario.

Doing business in San Marino

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