Salve le detrazioni Iva per acquisti da San Marino

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 21 Novembre 2017 di Giampaolo Giuliani

Adempimenti. Decisivo il momento del ricevimento della fattura

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno gli operatori nazionali guardano con sempre maggiore preoccupazione al problema della detraibilità dell’imposta relativa ad acquisti effettuati nel 2017 a San Marino, per i quali riceveranno la fattura da parte dei fornitori sammarinesi successivamente al 15 gennaio 2018.
Tra l’altro, non è possibile farsi anticipare la fattura via fax o via mail dal proprio fornitore, come avviene per gli acquisti intracomunitari, perché il decreto che regola la disciplina Iva negli scambi di beni tra i due Stati – decreto ministeriale 24 dicembre 1993, prevede che l’acquirente nazionale per effettuare la liquidazione dell’imposta debba essere in materiale possesso della fattura originale munita dei visti dell’Ufficio tributario di San Marino.
La procedura di controllo e vidimazione da parte dell’Ufficio tributario ha dei tempi tecnici, per cui le fatture relative alle operazioni del mese di novembre/dicembre saranno inviate dal fornitore sammarinese con tutta probabilità oltre il citato termine di metà gennaio prossimo.
In effetti, per come sono formulati oggi gli articoli 19 – detrazione – e 25 – registrazione degli acquisti – della legge Iva, Dpr 633/1972, sembrerebbe che non sia possibile la detrazione per questo tipo di fatture se ricevute oltre termine del 15 gennaio 2018, data stabilita per effettuare la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2017.
La detrazione dovrebbe dunque essere posticipata nella dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.
Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia assolta con il metodo della cosiddetta Iva prepagata ovvero con il meccanismo dell’inversione contabile, adempimenti rispettivamente disciplinati dagli articoli 8 e 16 del Dm del 24 dicembre 1993.
Evidentemente una soluzione che preveda l’indetraibilità già a partire dal momento in cui l’acquirente nazionale riceve la fattura non può essere accettata, poiché determina gravi discriminazioni per gli operatori sammarinesi in stridente contrasto con gli accordi tra i due Stati in tema di scambi commerciali.
In attesa di una presa di posizione puntuale su questo argomento da parte dell’amministrazione finanziaria si ritiene che una soluzione esente da censure possa essere individuata agganciando la detraibilità dell’imposta al momento del ricevimento della fattura.
Del resto questo problema che si presenta oggi con San Marino si è già manifestato qualche anno fa con le modifiche della territorialità Iva nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori Ue, per le quali l’agenzia delle Entrate con la circolare 20 settembre 2012 n. 35/E ha precisato che: «Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.
Tale soluzione deve ritenersi un principio avente valenza generale che risolve una situazione altrimenti superabile soltanto con specifici interventi normativi.

Doing business in San Marino

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