«RW» PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ESTERE

8 Febbraio 2017

Il Sole 24 Ore 9 Gennaio 2017 di G.M.

L’ESPERTO RISPONDE (nr 76 – 369297)

Un soggetto, fiscalmente residente in Italia per i periodi d’imposta 2014 e 2015, avendo solo il compenso di amministratore di una società italiana, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Però, dal 2014, egli ha assunto la carica di amministratore anche in una società svizzera con la delega sul conto svizzero della società, e con la possibilità di prelevare, e non soltanto di operare in nome e per conto della società stessa. Si ritiene, pertanto, che il soggetto residente dovesse presentare la dichiarazione per il solo quadro RW. È così? Per il 2015, presentando la dichiarazione per il solo quadro RW, con il ravvedimento operoso si potrebbe sanare la situazione. Ma per il 2014 si può adottare la stessa soluzione? Se sì, quale sanzione verrebbe applicata?
G.M.MILANO
Come specificato anche nelle istruzioni alla compilazione del quadro RW, «sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione», con l’ulteriore precisazione che «qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società». Su queste basi, parrebbe corretto che l’obbligo di compilazione del quadro RW non sussista nei casi in cui l’operatività sia strettamente correlata allo svolgimento del proprio incarico di amministratore, restando esclusa ogni altra ipotesi di detenzione “diretta” e per conto proprio della disponibilità sul conto corrente intestato alla società. Va tuttavia osservato che la circolare 27/E/2015, proprio con riferimento alla fattispecie riguardante gli amministratori di società di capitali, ha escluso l’obbligo di compilazione del quadro RW in ragione del fatto che il soggetto titolare effettivo delle attività estere, vale a dire la società, è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Trattandosi, nel caso di specie, di una società estera, non è da escludere che l’amministrazione finanziaria limiti la portata di questo passaggio alle sole società italiane. Seguendo questo comportamento, ispirato a ragioni di maggiore prudenza, l’amministratore può fruire del ravvedimento per sanare sia il 2015, versando una sanzione fissa di 250 euro, ridotta di un decimo o un nono a seconda che si tratti di dichiarazione tardiva o infedele, sia il 2014 (a condizione che la dichiarazione non sia omessa), versando la sanzione proporzionale del 3% sull’ammontare della giacenza media del conto corrente, anch’essa opportunamente ridotta a un settimo per effetto del ravvedimento. Questa modalità di autoregolarizzazione pare finanziariamente più favorevole rispetto a quella, altrettanto percorribile ma che prevede minori “sconti” sugli anni più recenti, prevista dalla “voluntary disclosure bis”.

Doing business in San Marino

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