Responsabilità solidale, serve la prova della frode

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 8 giugno 2024 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per la responsabilità solidale in caso di cessione di azienda occorre l’individuazione degli elementi che dimostrino l’esistenza della frode e la partecipazione dell’acquirente.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 15948 depositata ieri. La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento notificati a un imprenditore che aveva acquistato la propria azienda da una società in liquidazione. Secondo l’Ufficio, sussisteva la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997 rispetto alle obbligazioni tributarie della società cedente per l’anno della compravendita e i due precedenti.

I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario eccependo tra i diversi motivi che non c’era stata una cessione di azienda, ma dei trasferimenti di singoli beni e in ogni caso mancavano i presupposti per attribuire tale solidarietà.

Entrambi i giudici di merito confermavano l’intera pretesa. L’imprenditore ricorreva così in Cassazione lamentando sul punto una carente motivazione per l’applicazione nella specie della norma sulla responsabilità.

I giudici di legittimità accogliendo il motivo hanno offerto alcune precisazioni sulla speciale disciplina. Innanzitutto secondo la Suprema Corte i frazionati e numerosi trasferimenti degli elementi quali contratti, leasing, dipendenti, clienti, ecc. di cui si componeva l’azienda ceduta, dovevano essere riqualificati in una cessione di ramo di azienda.

La pronuncia evidenzia altresì che la società cedente era rimasta priva del suo patrimonio rimanendo titolare solo di debiti nei confronti dell’erario.

La Cassazione ha poi rilevato che la norma sulla responsabilità solidale (articolo 14 del Dlgs 472/1997) prevede due differenti ipotesi il cui discrimine è l’esistenza di intenti frodatori.

Più precisamente se la cessione è conforme alla legge è valorizzata la diligenza del cessionario nell’assumere prima della conclusione del negozio informazioni sulla posizione debitoria del cedente. In questo caso la responsabilità è sussidiaria e limitata al valore della cessione.

Se invece il trasferimento è avvenuto in frode al Fisco, la responsabilità del cessionario non ha limiti temporali ed è presunta quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di violazioni penalmenti rilevanti (tra le tante Cassazione 29722/2020).

Occorre così una ponderata valutazione da parte del giudice di merito. Nella specie, il collegio di appello non aveva indicato nemmeno nell’esposizione del fatto, da cosa far discendere la finalità frodatoria della cessione e la partecipazione del cessionario. La decisione è interessante perché rileva la necessità che siano individuati degli elementi che possano dimostrare l’effettivo intento di sottrarsi al pagamento dei propri debiti fiscali e peraltro, che tale finalità sia conosciuta anche dall’acquirente l’azienda.

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