Registro titolari effettivi ad accesso limitato

10 Gennaio 2023

Il Sole 24 Ore 20 dicembre 2022 di Valerio Vallefuoco

Dopo la sentenza Ue Olanda, Lussemburgo e Malta hanno reso stringenti le regole

Efficacia diretta della sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, del 22 novembre, sulla illegittimità della disposizione della direttiva antiriciclaggio nel punto in cui prevede che l’accesso al registro dei titolari effettivi sia consentito a chiunque senza alcuna limitazione. Come evidenziato all’indomani della pubblicazione della sentenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 novembre) la giurisprudenza avrebbe costretto gli Stati che avevano già reso operativo il registro a un ripensamento delle procedure di accesso e registrazione dei soggetti abilitati. Si era ipotizzato che la soluzione al vuoto normativo sarebbe stata una seria limitazione dei soggetti con accesso alle informazioni del registro dei titolari effettivi. Limitando l’accesso alle Fiu (ossia le Unità nazionali di informazioni finanziarie), alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, così come già previsto dal Sistema europeo di interconnessione “Boris”, che prevede una rigida autenticazione dei cosiddetti “utenti qualificati” che rispettano scrupolosamente la sicurezza ed il trattamento dei dati.

La risposta di alcuni Stati non si è fatta attendere: già il Lussemburgo, coinvolto nella decisione, ha deciso di sospendere temporaneamente l’accesso al registro per trovare una soluzione tecnica che consenta l’acceso solo ai soggetti professionali obbligati alla normativa antiriciclaggio (e alle autorità pubbliche previste).

Il ministero delle Finanze olandese ha chiesto alle Camere di commercio di bloccare l’accesso indiscriminato al registro e di recente anche il registro maltese, con una decisione pragmatica, ha stabilito che poiché la sentenza della Corte Ue ha l’effetto di invalidare la parte pertinente della direttiva citata, l’accesso al registro dei titolari effettivi sarà limitato solo alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Tali soggetti dovranno registrarsi sul portale Registro maltese (Mbr) per poter accedere al registro dei beneficiari effettivi accettando le nuove condizioni d’uso. Anche l’Italia dovrà adeguarsi alla decisione della Corte anche se già riguardo alla sezione dedicata ai trust, recependo alcune osservazioni associazioni di categoria , era previsto un filtro iniziale alle richieste con relativo diritto alla opposizione in alcuni casi per tutelare la sicurezza dei titolari effettivi. Tuttavia i decreti attuativi dovranno recepire l’interpretazione della Corte di giustizia che per giurisprudenza consolidata ha efficacia ultra partes. Alle sentenze emanate dalla Corte Ue va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto eurounitario, pertanto anche in Italia l’accesso al registro non sarà più indiscriminato ma limitato ai soli soggetti obbligati all’ antiriciclaggio, oltre ovviamente alle autorità pubbliche e alla Uif.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy