Reati fiscali, confisca non automatica

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Giovanni Negri

Penale. La misura preventiva è possibile perché i delitti tributari sono indice di pericolosità ma va considerata la consapevolezza

Le frodi carosello sono considerate tra i delitti sintomo di abitualità criminale

Nessun automatismo nell’applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti dell’evasore. La Cassazione, sentenza 53003 della Sesta sezione penale depositata ieri, ha puntualizzato che i reati di natura tributaria possono certamente fare «da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione,tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta». E un elemento da tenere presente è l’adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale.
È stato così annullato con rinvio il decreto della Corte d’appello di Roma con il quale era stata disposta la confisca di numerosi beni immobili e del capitale sociale di 3 società nei confronti di un notaio incensurato; decisione presa anche per effetto della rilevantissima e sistematica evasione fiscale posta in essere.
La Corte d’appello aveva messo in luce come la confisca di prevenzione, per sproporzione del reddito, può essere disposta anche nei confronti dei soggetti che hanno compiuto illeciti fiscali in maniera abituale e non solo episodica, vista l’ampiezza della formulazione dell’articolo 1 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
Per la Cassazione, invece, il lavoro dei giudici di secondo grado poteva essere più accurato, visto che non è stato approfondito il legame tra delitti tributari (con una responsabilità peraltro ancora incerta a carico del notaio) e abituale dedizione, come richiede il Codice antimafia, a «traffici delittuosi». Inoltre, premette ancora la Cassazione, non è vero che le nuove possibilità di aggressione ai patrimoni di origine illecita hanno necessariamente ristretto l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Piuttosto, la sentenza prova a dare un po’ più di concretezza a una nozione come quella di evasore fiscale seriale, rilevante per l’applicazione della misura di prevenzione. Infatti, anche restringendo il campo ai soli reati disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000, la struttura è molto variegata.
E qual è un reato tributario rilevante in questa prospettiva? La Corte fa l’esempio delle frodi carosello, dove i soggetti coinvolti guadagnano non solo il mancato versamento dell’imposta ma anche maggiori ricavi per effetto delle vendite sottocosto rispetto ai concorrenti. Un caso che, se ripetuto nel tempo, può fare legittimamente pensare a un’abitualità della condotta criminale. Come pure i cosiddetti reati ostacolo, emissione di fatture per operazioni inesistenti oppure occultamento e distruzione di documenti contabili.
Di natura diversa sono, a giudizio della Corte, altri reati come la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, o le omissioni di adempimenti o ancora la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte «in cui la determinazione dell’imposta è già avvenuta e l’autore del reato attua le condotte nell’imminenza o a procedura di riscossione coattiva in corso o in quella di transazione fiscale».
In questa prospettiva va senz’altro tenuto presente se il sospetto evasore fiscale seriale, ha aderito a meccanismi di conciliazione con il Fisco. In questo caso, infatti, «l’eventuale recupero della imposta evasa sottrarre per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio».

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