Prova della cessione intra Ue anche per presunzione

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 9 GENNAIO 2020 di Benedetto Santacroce
La Commissione ha spiegato come deve essere formato il dossier
Occorre l’attestazione di un soggetto terzo circa il destino dei beni

Da quest’anno per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.

In premessa ad ogni considerazione come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 (explanatory notes on«2020 Quick Fixes» – direzione generale Fiscalità e Unione doganale) il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente, infatti, in tale situazione non potrà utilizzare la presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori forme di prove per dimostrare che i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione. Questa premessa risulta necessaria per comprendere a pieno la portata della norma in esame e per considerare sempre valide altre forme di prova diverse da quelle espressamente elencate nella norma.

Comunque, la disposizione che ha lo scopo di armonizzare i diversi approcci che sul tema hanno avuto le legislazioni e le prassi dei singoli Stati membri, presenta diversi profili critici di applicazione e per essere attuata necessita di una valutazione da svolgere caso per caso in relazione agli assetti operativi, alle rese di trasporto e alla gestione contabile delle singole realtà aziendali.

La norma effettivamente distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario (EXW). Per entrambe le situazioni la norma richiede che il cedente disponga:

di due documenti del trasporto rilasciati da due soggetti indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dal cessionario;

o in alternativa un documento del trasporto di cui al punto precedente e un altro documento (sempre emesso da un soggetto indipendente): quale la polizza assicurativa, il pagamento del trasporto; l’attestazione di arrivo nello Stato membro di destinazione rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio un notaio); l’attestazione del depositario che riceve i beni nello Stato di destinazione.

Inoltre nel caso di trasporto a cura del cessionario viene richiesto a quest’ultimo il rilascio di una dichiarazione in cui attesti l’arrivo delle merci e una serie di informazioni dettate espressamente dalla norma.

Dalla tipologia dei documenti richiesti è chiaro che nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l’acquisizione della documentazione richiesta è sicuramente fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto sia curato dal trasportatore l’acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).

Doing business in San Marino

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