Prodotti difettosi, risponde il fornitore se coincide con il marchio

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 7 Febbraio 2025 di  Mario Benedetti e Marta Minnici

In base all’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore di un prodotto deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» dello stesso qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-157/23, a seguito di un recente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto l’acquirente di un’automobile difettosa, vittima di un incidente stradale, e la nota casa produttrice automobilistica a marchio Ford.

La vicenda nasce nel 2001, anno in cui il consumatore aveva acquistato un’automobile presso la concessionaria S., rivenditore Ford autorizzato in Italia. Il veicolo in questione era stato fabbricato dalla Ford Wag in Germania e poi distribuito in Italia dalla Ford Italia. A seguito del sinistro stradale verificatosi qualche mese dopo l’acquisto, durante il quale l’airbag del veicolo non si era attivato correttamente, il consumatore aveva deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale di Bologna al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla concessionaria e dalla Ford Italia, sostenendo che la responsabilità per il difetto fosse da attribuire alla qualità del veicolo. Ford Italia respingeva la sua responsabilità, affermando di non essere il produttore del veicolo, bensì il fornitore.

La causa proseguiva dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, la quale, tuttavia, motivando che l’appellante, in qualità fornitore, era stata correttamente sottoposto alla stessa responsabilità che incombeva al produttore, confermava quanto statuito dal giudice di primo grado.

Successivamente, la Ford Italia ricorreva dinanzi alla Corte di cassazione. I giudici di legittimità, nutrendo dubbi interpretativi sulla portata esatta dell’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374 e, in particolare, sull’estensione della responsabilità del produttore al fornitore, decidevano di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

Preliminarmente, la Corte di giustizia UE ha precisato che l’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE attribuisce al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre l’articolo 3, paragrafo 1) di tale direttiva definisce il termine «produttore» come, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente. E sebbene, in forza dell’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE, il legislatore europeo abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 della citata direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono, altresì, assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.

In tale contesto, ad avviso della Corte di giustizia Ue, è indifferente che il fornitore abbia materialmente apposto la siffatta menzione sul prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal produttore e che corrisponde al nome di quest’ultimo. Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, suscitando in esso una fiducia paragonabile a quella che questi avrebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. In entrambi i casi, il fornitore deve, dunque, essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, letto alla luce dei considerando n. 4 e n. 5 della direttiva n. 85/374/CEE.

I giudici dell’Unione Europea risolvono la questione sollevata chiarendo che un fornitore può essere ritenuto produttore se il suo nome coincide con il marchio presente sul prodotto, precisando che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Difatti, il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale in base all’articolo 5 della citata direttiva.

Tale pronuncia assume notevole rilievo nell’ambito della tutela del consumatore, specialmente alla luce della nuova direttiva (UE) 2024/2853 con la quale viene garantita una protezione ancor più uniforme per i consumatori e maggiore certezza giuridica per gli operatori economici nell’Unione Europea.

Doing business in San Marino

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