Presunzione di esterovestizione: test sulle partecipazioni in soggetti residenti

14 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 26 ottobre 2023 di Giacomo Albano

LE QUOTE DI CONTROLLO

Salvo prova contraria, si presumono residenti in Italia le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti italiani se, alternativamente, è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

1 sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

2 sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Lo schema di decreto conferma quindi la presunzione di residenza per le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, introducendo delle modifiche di coordinamento per tener conto dei nuovi criteri di residenza; nella precedente formulazione, infatti, in presenza delle condizioni in questione, si presumeva esistente in Italia la sede dell’amministrazione, criterio non più applicabile con i nuovi parametri.

La disciplina è chiaramente finalizzata a contrastare l’esterovestizione, ossia la localizzazione all’estero da parte di soggetti residenti in Italia, di partecipazioni in società residenti in Italia, al fine di sottrarre alla potestà impositiva dello Stato i redditi relativi a tali partecipazioni (essenzialmente dividendi e plusvalenze).

La presunzione continua ad essere relativa, nel senso che determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla residenza del soggetto estero. Tale onere, contrariamente alla regola generale secondo cui spetta al fisco provare il fondamento della propria pretesa impositiva, viene trasferito sul soggetto “estero”, il quale dovrà dimostrare che, nonostante la sussistenza dei criteri di collegamento con il territorio nazionale indicati dalla disciplina presuntiva, la propria residenza fiscale non è localizzata in Italia in base ai (nuovi) criteri generali della direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Va ricordato che la presunzione opera, ove ne sussistano i requisiti, nei confronti del soggetto estero a prescindere dalla sua configurazione quale holding, quindi anche nei confronti di società operative estere che possiedono partecipazioni di controllo in società italiane, ed a prescindere dal “peso” delle partecipazioni di controllo nelle società italiane rispetto ai restanti elementi dell’attivo; la presunzione, inoltre, prescinde dal livello di tassazione dello Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

Da ultimo, lo schema di decreto riformula la norma che disciplina la residenza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il nuovo testo conferma che per tali soggetti rileva il criterio del luogo di istituzione. Viene altresì confermata la presunzione di residenza per i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, con la possibilità di fornire la prova della effettiva residenza nello Stato estero.

Doing business in San Marino

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