Prestiti infruttiferi: servono valide ragioni economiche

11 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore 3 Aprile 2017 di Massimo Bellini e Alfredo Orlandi

Finanziamenti. La difesa in caso di controlli

Le operazioni finanziarie intercompany sono spesso sotto la lente del fisco durante le verifiche. Il tema dei finanziamenti infruttiferi è da tempo dibattuto con interpretazioni ondivaghe da parte della giurisprudenza. Con le sentenze 27087/2014 e 15005/2015 la Cassazione ha ritenuto che il principio del valore normale debba essere applicato solo in presenza di componenti di reddito positive o negative. Poiché tali condizioni non risultano integrate nella concessione di mutui non onerosi, questi ultimi devono essere considerati legittimi. La Suprema corte, tuttavia, nel 2016 (sentenza 7493/2016) è tornata al precedente orientamento (che sembra più in linea con i principi sottostanti la normativa sul transfer price), secondo cui i prestiti infruttiferi non esulano dall’applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir.
Pur accettando l’applicabilità del valore normale, andrebbero comunque sempre analizzate le motivazioni sottostanti l’effettuazione di finanziamenti od operazioni finanziarie gratuite. Anche un tasso o un compenso pari a zero, infatti, può rappresentare un valore di mercato qualora sia giustificato da valide ragioni economiche, come confermato dalla Ctr Piemonte 1224/4/2016 che ha ritenuto corretto il mancato addebito di commissioni di garanzia da parte di una società italiana alla propria consociata americana, in quanto rispondente ad una logica di tornaconto economico in un contesto di crisi di liquidità e di riduzione del fatturato.
Talvolta, inoltre, le operazioni finanziarie infruttifere potrebbero richiedere una analisi congiunta con altre transazioni intragruppo strettamente correlate, al fine di valutare la congruità con principi di mercato. Ad esempio la Ctp Cremona 77/2013 ha ritenuto corretto il mancato addebito di interessi attivi su anticipazioni finanziarie da parte della contribuente italiana alle consociate slovacche, in quanto giustificato dai bassi prezzi di acquisto di beni che le società estere potevano applicarle in assenza di oneri di finanziamento.
La “riqualifica” da parte dell’amministrazione delle operazioni finanziarie può riguardare anche la loro natura e caratteristiche. Non di rado, infatti, accade che operazioni attive a breve (cash pool, depositi, e così via) vengano riqualificate in operazioni a lungo (e viceversa per le operazioni passive), in quanto protratte nel tempo, con applicazione di maggiori tassi (spesso desunti dalle statistiche di istituzioni come Banca d’Italia e Bce). Ad esempio la Ctp Milano 9599/24/2016 ha confermato una contestazione dell’ufficio che aveva riqualificato un deposito infragruppo effettuato da una società italiana con la consociata belga in finanziamento.
In tutti questi casi sarà utile dimostrare che le caratteristiche delle operazioni rispondono alle reali esigenze delle parti e che vi è stato un utilizzo delle risorse conforme a quanto previsto contrattualmente. Senza contare che il quadro di riferimento diventerà ancora più incerto con l’applicazione dei nuovi principi contabili e del costo ammortizzato.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy