Polizze vita «unit linked» senza euro-ritenuta

7 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 18 Luglio 2017 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Ctp Firenze. Escluso l’occultamento di capitali all’estero

«Una polizza assicurativa sulla vita che, in quanto tale, non è soggetta alla applicazione dell’euro-ritenuta» La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 646 dell’11 maggio 2017, si è pronunciata in merito ai profili fiscali generali delle polizze vita unit linked. È una delle prime volte in cui vengono analizzati questi aspetti, mentre finora si era sviluppata una corposa giurisprudenza dei tribunali italiani, nonché della Corte di cassazione, su temi di diritto civile quali la sequestrabilità e l’impignorabilità. Vediamo di riepilogare la questione esaminata dalla Commissione tributaria di Firenze e le conclusioni a cui essa è giunta.
La tesi delle Entrate
L’amministrazione finanziaria è ben consapevole che in taluni casi è stato fatto ricorso a usi distorti dello strumento. Non a caso, nel quaderno dell’Uif (Unità di informazione finanziaria) dedicato all’antiriciclaggio viene rammentato che «le polizze vita unit linked possono essere utilizzate per garantire un’intestazione sostanzialmente fiduciaria di attività già detenute dai sottoscrittori delle polizze con finalità di mera dissimulazione dell’effettiva proprietà».
L’agenzia delle Entrate si è espressa sul tema delle polizze unit linked estere nell’ambito della voluntary disclosure (circolare 10/E del 13 marzo 2015), ove si faceva riferimento alla possibilità di ricorrere alla collaborazione volontaria da parte del «contribuente italiano che ha proceduto a “schermare” il proprio rapporto presso una banca estera, mediante la sua intestazione ad una società localizzata in un Paese black list, o a “mascherarlo” sotto la forma di polizza assicurativa estera, riservandosi comunque la possibilità di movimentare lo stesso direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia».
Nel procedimento esaminato dai giudici di primo grado di Firenze, l’ufficio contesta proprio questo aspetto, ovvero il fatto che i prodotti finanziari sottoscritti avrebbero solo formalmente natura assicurativa, mentre nella sostanza si tratterebbe di occultamento di capitali all’estero (cosa che avverrebbe con il versamento di quello che formalmente costituisce il premio). Lo strumento assicurativo sarebbe stato usato per evitare l’applicazione dell’euro ritenuta sulla fiscalità del risparmio e per evitare l’assoggettamento a tassazione in Italia. L’Ufficio, in conseguenza, ha recuperato in capo al contribuente, a titolo di redditi da capitale, i premi versati.
La sentenza
Di diverso avviso si è dimostrata la Commissione provinciale, che si è espressa in termini estremamente decisi: «Il contratto sottoscritto dal ricorrente è un normale contratto di assicurazione, del quale produce tutti gli effetti tipici: così, l’obbligo dell’assicuratore di pagare all’assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana contro il versamento di un corrispettivo (premio); la durata è prevista fino al decesso del soggetto assicurato o fino al riscatto totale della polizza; in caso di morte dell’assicurato sono previsti uno o più beneficiari, ovvero in caso di mancanza di tutti i beneficiari gli eredi del soggetto assicurato. Dunque, si tratta di una polizza assicurativa sulla vita, che – in quanto tale – non è soggetta alla applicazione dell’euro ritenuta».
Prescindendo dall’aspetto specifico legato all’applicazione dell’euro ritenuta, sottolineiamo come la conclusione raggiunta dai giudici sia basata esclusivamente sulle caratteristiche contrattuali “di base” del prodotto. In altri termini, non sono stati presi in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti il contratto (durata, trasferimenti di rischi, presenza di garanzie, regolamentazione dei fondi sottostanti alla polizza) che invece hanno sempre formato oggetto delle cause civili.
Non è però prudente sorvolare su questi elementi, per cui anche ai fini fiscali riteniamo che sia sempre più importante strutturare il rapporto tra contraente e società di assicurazione nel modo più attento possibile, avendo riguardo anche a quanto emerso dai filoni giurisprudenziali della giustizia civile, in modo che il contribuente sia sempre in grado di respingere concretamente contestazioni di simulazione e di dimostrare la natura previdenziale della polizza sottoscritta.

Doing business in San Marino

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