Polizza unit linked tassata come reddito di capitale

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 21 DICEMBRE 2018 di Massimo Romeo

Contratti finanziari

Per la Ctp Milano il rischio dell’investimento è a carico dell’assicurato

Con le polizze unit linked l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm); il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato, mentre nelle polizze vita il rischio è assunto dall’assicuratore; sono equiparabili ad un conto bancario in quanto vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi, eseguiti riscatti parziali, divenendo irrilevante la durata delle polizza attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati (totali o o parziali) di quello che è il valore corrente delle quote.
Questi alcuni dei motivienunciati dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 5608/2018 del 10 dicembre ( pres. e rel. Pilello) che ha affermato la natura finanziaria del contratto “unit linked” da sottoporre a tassazione quale reddito di capitale ( articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir).
La controversia riguardava l’impugnazione da parte di un contribuente, noto calciatore professionista, di un avviso di accertamento emesso dalle Entrate in rettifica della dichiarazione e sulla base dei dati esposti nel quadro RW, relativi a redditi di natura finanziaria per attività detenute all’estero.
Fra le varie eccezioni il ricorrente evidenziava che tra gli investimenti esteri indicati nel modello RW era stata esposta una polizza vita “unit linked”, sostenendo che a tali contratti di assicurazione sulla vita si applica il regime fiscale del rinvio della tassabilità al momento della scadenza o dell’eventuale riscatto anticipato.
La Ctp rigetta le doglianze del ricorrente ritenendo dirimente la corretta interpretazione del contratto ai sensi dell’articolo 1362 e seguenti del Codice civile, ovvero se sia da identificare come polizza vita o come strumento finanziario. Il Collegio propende per la seconda ipotesi perché:
nelle unit linked le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicvm possedute dalle imprese di assicurazione che, a scelta dell’assicurato, investono in strumenti con diverso livello di rischio. In ogni caso il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato;
attraverso tale polizza l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote Oicvm;
in una polizza vita il rischio è assunto dall’assicuratore, in uno strumento finanziario è per intero addossato all’assicurato;
il “rischio demografico” non ha rilevanza contrattuale; non è previsto un premio per il “caso morte”;
su tale polizza vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi ed eseguiti riscatti parziali, come fosse un conto corrente bancario;
la durata della polizza diviene irrilevante, attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati del valore corrente delle quote.

Doing business in San Marino

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