Plusvalenze da criptovalute: ritenuta al 26 per cento

10 Maggio 2021

Il Sole 24 Ore 26 Aprile 2021 di Alfredo e Attilio Calvano

“Nel 2020 ho cominciato a operare acquistando in diversi momenti bitcoin su una piattaforma per criptovalute. Non possiedo altri investimenti in valuta estera (in qualità di “persona fisica residente in Italia”) mentre sono titolare di un conto titoli (in gestione amministrata). Da unico “titolare effettivo” del wallet, come sono normate le plusvalenze derivanti dal possesso di criptovalute alla luce di quanto emerge da provvedimenti legislativi (come l’articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986), documenti di prassi (la risoluzione 72/E/2016), sentenze (per esempio la n. 1077/2020 del Tar Lazio)?La somma oltre la quale denunciare e tassare le plusvalenze è di 15.000 euro o 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi? Qual è il valore bitcoin (di entrata e uscita) e quale l’aliquota da applicare alle plusvalenze per il calcolo dell’imposta?
È sempre necessaria la compilazione del quadro RW del modello Redditi persone fisiche?”

È da considerare consolidato l’orientamento operativo (oltre ai riferimenti già segnalati nel quesito, si evidenziano in proposito le risposte 210/2020 e 14/2018 dell’agenzia delle Entrate) in base al quale il trattamento reddituale ai fini Irpef delle valute virtuali (criptovalute), tra cui il bitcoin, rientra nella medesima regolamentazione – contenuta nel comma 1, lettera c–ter, articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986 – riservata alle valute “tradizionali”.

La norma dispone che il presupposto impositivo (ovvero l’emersione di minusvalenza) emerge a seguito della cessione della valuta a titolo oneroso, alla quale viene equiparato il suo prelievo dal deposito o conto corrente. A temperare gli effetti impositivi di quest’ultima disposizione interviene il comma 1–ter del citato articolo 67, che prevede l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza eventualmente realizzata, qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Il prelievo d’imposta è previsto nella misura del 26% della plusvalenza realizzata, nella quantificazione della quale il costo è determinato secondo i criteri riportati negli ultimi tre periodi del comma 6 dell’articolo 68 del Tuir; mentre come corrispettivo, in caso di prelievo della valuta da depositi e conti correnti, si assume il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo stesso (comma 7, lettera c, dello stesso articolo 68).

Circa gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale delle valute virtuali mediante il quadro RW del modello Redditi, le relative istruzioni non forniscono alcuna indicazione “discriminante” sugli obblighi di compilazione; i quali sono da ritenere sussistenti (ma la circostanza merita una conferma amministrativa) se le operazioni in questione avvengono tramite operatori terzi non residenti e/o con la disponibilità di un conto corrente estero

Doing business in San Marino

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