Plusvalenza imponibile nello Stato estero
11 Giugno 2024
Il Sole 24 Ore 4 giugno 2024 di Alessandro Germani
In caso di cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un soggetto non residente (iscritto all’Aire) la plusvalenza è imponibile solo negli Usa e non in Italia, applicandosi le previsioni della convenzione che prevalgono sulla norma interna. Così la risposta a interpello 123/2024 delle Entrate che richiama una risposta simile con riguardo a un caso Italia Belgio (risposta 135/22). Vediamone la portata.
L’istante, munito di doppia cittadinanza Italia/Usa, è residente negli Stati Uniti dove lavora. Ha una partecipazione in una società italiana che ha venduto ai propri fratelli, anch’essi soci. E si domanda dove debba essere tassata la plusvalenza realizzata dalla vendita. L’Agenzia individua il percorso da effettuare. Ai fini interni, in base all’articolo 23, comma 1, lettera f del Tuir si considerano prodotte in Italia da non residenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Tuttavia rispetto alla norma domestica prevale il diritto internazionale pattizio (come previsto dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del Dpr 600/73). Si guarda quindi all’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia/Usa del 1999, che si rifà al modello Ocse del 2017, per cui le plusvalenze da cessione delle partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. La chiave è data dall’avverbio «soltanto», per cui l’imponibilità avviene nel solo Stato contraente di cui l’alienante è residente, ovvero gli Stati Uniti, ma è esclusa qualunque tassazione concorrente che darebbe poi luogo al recupero dell’imposta pagata all’estero mediante il meccanismo del credito d’imposta. Chiaramente la residenza fiscale del cedente esula dall’interpello, trattandosi di un elemento che l’Agenzia nella risposta dà per assodato e veritiero.