Per i cripto-operatori esteri scatta l’ora del monitoraggio

11 Maggio 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 25 aprile 2022 di Fabrizio Cancelliere Massimo Simbula Giulio Tombesi

Operativa entro il 18 maggio la nuova sezione speciale del registro pubblico Oam

Obbligo di iscriversi per tutti i wallet provider operanti Italia, anche online

Entro il prossimo 18 maggio inizierà una nuova era per gli operatori in criptovalute (e per gli investitori). I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (“Vasp”) e di servizi di portafoglio digitale (“Wsp”) che operano – o intendono operare – in Italia avranno l’obbligo di iscriversi alla sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Oam (Organismo gestione agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), come prevede il decreto Mef del 13 gennaio 2022.

Alla data di apertura del registro (non ancora annunciata dall’Oam), i cambia-valute virtuali già attivi avranno 60 giorni per comunicare la propria operatività in Italia e continuare a esercitare l’attività senza attendere la pronuncia dell’Oam, purché abbiano i requisiti previsti per i cambiavalute “fisici” ex articolo 17-bis, comma 2, Dlgs 141/10. In caso di mancato rispetto del termine, o di diniego da parte dell’Oam, l’esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

Il registro risponde principalmente a finalità di antiriciclaggio (il decreto Mef è attuativo delle modifiche al citato articolo 17-bis, richieste dalla direttiva Ue 2018/843), ma i dati trasmessi potranno essere messi a disposizione anche dell’amministrazione finanziaria (come le comunicazioni degli intermediari per i rapporti finanziari).

L’impatto sugli investitori

Il primo profilo di interesse riguarda gli investitori, soprattutto se si pensa agli adempimenti fiscali per i detentori di criptovalute. Secondo le Entrate, infatti, le criptovalute sono assimilate a valute estere, con le relative conseguenze:

sul versante reddituale: sempre imponibili le plusvalenze a termine, mentre quelle a pronti solo in caso di movimentazioni da depositi/wallet oltre soglia dei 51.645,96 euro per almeno sette giorni lavorativi (risoluzione 72/E/16 e risposta Dre Lombardia 956-39/18);

sul versante degli obblighi di monitoraggio nel quadro RW: dovuto in caso di investimento tramite exchanger esteri ma anche di detenzione diretta di un electronic wallet con chiave privata (risposta 788/21).

L’assimilazione alle valute estere appare però sempre più inadeguata al mutato concetto di cripto-asset, che dalle criptovalute si è esteso a nuove forme di rappresentazione digitale di valore: security tokenutility token e, da ultimo, non fungible token (Nft).

Gli obblighi generalizzati

Il secondo profilo di interesse riguarda l’ambito soggettivo dei nuovi obblighi Oam: le definizioni di cripto-operatori fornite dal Dm sono le stesse della normativa comunitaria antiriciclaggio introdotte con il Dlgs 90/2017, cosi come l’equiparazione alle figure dei cambiavalute. L’obbligo di registrazione riflette quindi la necessità di adeguarsi alla direttiva 2018/843, ma le modalità attuative potrebbero avere effetti sulla competitività del mercato italiano.

Tra i citati requisiti ex Dlgs 141/2010 per l’esercizio dell’attività in Italia rientra infatti la sede legale e amministrativa, ovvero, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio dello Stato: requisiti comprensibili per i “classici” cambiavalute, ma meno per i cripto-exchanger, che sono transfrontalieri e attivi anche online. Pertanto, i cripto-operatori esteri che vorranno offrire servizi online al mercato italiano avranno l’obbligo di identificarsi ai fini territoriali in Italia, comunicando la propria sede o la propria stabile organizzazione nel territorio, con ulteriori impatti anche su altri piani giuridici. La presenza di una stabile organizzazione impone infatti obblighi di natura civilistica, contabile e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette (i profitti delle stabili organizzazioni sono tassati in Italia) che indirette (apertura di una posizione Iva); fermo restando che le prestazioni strettamente relative all’operatività degli exchanger sono inquadrate come esenti, in linea con la sentenza della Corte Ue 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (richiamata nella risoluzione 72/E/16).

L’auspicio è che anche il legislatore fiscale sia spinto a intervenire, precisando se rilevano anche le operazioni “cripto su cripto” oltre a quelle “da valuta legale a cripto e viceversa”; e adeguando l’attuale impianto normativo e dei diversi regimi impositivi (risparmio amministrato e gestito), anche ai fini del monitoraggio RW (esonero per gestioni tramite provider residenti o esteri con sede nel territorio dello Stato).

Doing business in San Marino

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