Partita Iva italiana anche con residenza UK
12 Settembre 2022
Il Sole 24 Ore 17 agosto 2022 di Giovanni Parente
Domicilio fiscale nel luogo di svolgimento dell’attività Tassazione nel nostro Paese
Domicilio fiscale nel luogo di svolgimento dell’attività libero-professionale in Italia all’apertura della partita Iva per il contribuente iscritto all’Aire e residente nel Regno Unito. In questo modo, l’operatore sarà considerato soggetto passivo d’imposta alla stregua di un residente. I redditi prodotti da tale attività saranno tassati in Italia. Così la risposta a interpello 429/2022 delle Entrate.
Il caso riguarda una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’Aire, che è intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia senza averla svolta prima nel Paese estero di residenza. Il quesito è se potesse indicare all’apertura della partita Iva in Italia la sede di svolgimento dell’attività professionale come domicilio fiscale.
Le Entrate riconoscono l’intenzione della contribuente di costituire nel territorio italiano il «centro dei propri interessi» e di svolgere l’attività lavorativa in tale luogo. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, «la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito), non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente». Tra l’altro, la contribuente dovrà indicare nel modello AA9/12 di dichiarazione attività ai fini Iva «il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria».
C’è poi il fronte dell’imponibilità. A detta delle Entrate, «i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati a imposizione». La risposta a interpello fa riferimento all’articolo 14 della Convenzione tra Italia e Regno Unito (approvata con la legge 329/1990). Il passaggio chiave è il concetto di «base fissa» per l’attività libero-professionale. In estrema sintesi, la disposizione assoggetta a imposizione i redditi provenienti da una libera professione o da un’attività indipendente esclusivamente nello Stato di residenza ma «fa salvi i redditi che il beneficiario ottiene grazie ad una “base fissa” posta nell’altro Stato contraente, ipotesi che rende applicabile un regime di tassazione concorrente in entrambi i Paesi e la successiva applicazione del credito d’imposta nel Paese di residenza per le imposte pagate all’estero».