Paesi black list, il raddoppio dei termini è retroattivo

9 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 3 FEBBRAIO 2020 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

FISCO INTERNAZIONALE

La Ctr Abruzzo dichiara la norma procedimentale e non di natura sostanziale

Presunzione di redditività degli investimenti esteri pure su annualità pre 2009

La normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti detenuti in Paesi black list (articolo 12, Dl 78/2009) ha carattere procedimentale e, pertanto, trova applicazione retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore. Lo ha affermato la Ctr Abruzzo 879/6/2019 (presidente Menna e relatore Di Florio), che si pone nel solco della sentenza 30742/2018 della Cassazione (sul tema, correlato, del raddoppio dei termini per la contestazione delle sanzioni da quadro RW), ma in controtendenza con l’ordinanza 2662/2018 e con le sentenze 33223/2018, 2562/2019 e 5471/2019 della stessa Corte, di segno opposto.

Durante una verifica della guardia di Finanza sui conti bancari di un contribuente, erano emersi alcuni bonifici, effettuati nel 2010, provenienti da una banca sammarinese. Alla richiesta di chiarimenti, il contribuente replicava di aver aderito allo scudo fiscale – il regime agevolato previsto dal Dl 78/2009 per il rientro dei capitali dell’estero – e che i benefici rappresentavano, appunto, il rientro delle somme. Esibiva, dunque, la “dichiarazione riservata” a suo tempo presentata, dalla quale tuttavia emergeva un importo inferiore a quello poi rimpatriato sul conto corrente italiano. Ne è derivato un avviso con cui è stata recupera a tassazione la differenza, riqualificata come maggiori redditi afferenti all’investimento finanziario estero non indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, imputabili all’anno 2009 (in base all’articolo 12 Dl 78/2009, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paesi black list in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione e i termini per la notifica degli atti impositivi sono raddoppiati).

Il contribuente impugna l’accertamento, lamentando anzitutto la tardività della pretesa, perché la normativa in esame ha natura sostanziale e non procedimentale, pertanto può trovare applicazione solo per le violazioni successive alla sua entrata in vigore (quindi solo per le annualità successive al 2009). Il contribuente protesta altresì alcune carenze dell’avviso sotto il profilo probatorio, non essendo tra l’altro mai stati prodotti, né in allegato al Pvc né in giudizio, i bonifici “mancanti”.

Sia la Ctp che la Ctr accolgono la tesi del contribuente con riferimento al profilo probatorio. Quanto al tema del raddoppio dei termini, la Ctr conferma però la legittimità dell’operato dell’Agenzia, ritenendo la norma di carattere procedimentale e non sostanziale. Secondo il collegio, l’introduzione del disposto normativo non apporta alcuna modifica di natura sostanziale al rapporto tributario, incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova, che è questione procedurale in quanto attinente alla fase di controllo.

Sul punto, però, la Suprema corte (con diverse pronunce) ha chiarito la natura sostanziale della norma in esame, rilevando che l’articolo 12 Dl 78/2009 introduce una presunzione di redditività favorevole al Fisco.

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