Omessa dichiarazione, risponde l’impresa
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore 04 DICEMBRE 2018 di Laura Ambrosi
CASSAZIONE
Al commercialista non può essere attribuita la responsabilità del reato
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione risponde l’imprenditore anche se l’incarico era stato affidato ad un commercialista. Per quantificare l’imposta evasa, poi, è corretto considerare i costi non documentati solo ai fini delle imposte dirette mentre, per l’Iva, occorre la prova dell’esistenza delle fatture. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 53980 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva accusato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Ires ed Iva. In appello veniva condannato solo ai fini Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia un’errata quantificazione dell’imposta evasa, poiché c’erano stati dei costi che, sebbene non registrati, erano stati sostenuti, sia l’assenza di responsabilità, atteso che gli adempimenti erano stati affidati ad un commercialista.
La Corte ha confermato la legittimità della decisione di appello poiché il giudice, con una valutazione di merito, aveva valorizzato costi, sebbene non documentati, ritenuti rilevanti ai fini delle imposte dirette. Da ciò era conseguita l’insussistenza del reato per l’Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità. Altrettanto corretta era stata la decisione in merito all’Iva, la cui determinazione impone regole di allegazione documentale che non possono essere superate da elementi empirici e non certificati.
Ne conseguiva, quindi, che alla luce dell’assenza di prove e di fatture circa l’esistenza dei citati costi, gli stessi non potessero essere considerati ai fini della detrazione Iva. Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, confermando che la delega attribuita al commercialista per l’adempimento degli oneri contabili e fiscali dell’azienda non esonera l’imprenditore, poiché egli resta comunque direttamente onerato degli obblighi.
La presentazione della dichiarazione fiscale non è un’attività duratura e continuativa che può essere gestita e controllata da altro soggetto, come invece accade in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di un adempimento unico e specifico che resta quindi in capo al solo titolare o legale rappresentante.