Ok alle spese di regia anche se i documenti non hanno data certa

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 9 Aprile 2018 di Giorgio Gavelli

Reddito d’impresa. I criteri per la deducibilità

Le spese di regia addebitate dalla capogruppo alla controllata sono deducibili se esiste una documentazione sottostante (anche non formalmente irreprensibile) giustificativa del riparto e se la controllata è priva del personale in grado di svolgere i servizi accentrati presso la capogruppo. Per sostenere l’eccessiva onerosità dei servizi riaddebitati, l’Agenzia deve inoltre specificare i parametri su cui si basa la contestazione, non limitandosi a mere affermazioni di principio. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Calà) con la decisione 1511/23/2017.
La questione trattata nella sentenza (che conferma la decisione della Ctp di Cremona) è assai comune, sia in ambito nazionale (come nel caso di specie) che in campo internazionale, sfociando, in quest’ultimo caso, nella più complessa tematica del transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir non applicabile tra società residenti in forza dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 147/2015).
Nel caso oggetto di giudizio la contestazione si basava sul fatto che alcuni prospetti extracontabili reperiti presso la controllante circa il riparto dei costi infragruppo presentavano delle incongruenze rispetto a quanto poi fatturato, ed inoltre l’Agenzia eccepiva la mancanza di data certa per il contratto di sharing agreement. Tuttavia, la Commissione lombarda, accertata l’inerenza dei costi e la documentazione sottostante, ha ritenuto illegittime le riprese fiscali.
Secondo la Cassazione, premesso che l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulle società che li hanno dedotti, i corrispettivi riconosciuti alla capogruppo sono deducibili (e l’Iva relativa è detraibile) se la controllata ha tratto dai servizi resi un’effettiva utilità, oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata (pronunce 26435/2017, 23360/2017, 23164/2017, 9560/2016, 23027/2015, 20054/2014, 16480/2014, 4510/2013).
L’utilità per la controllata dei costi di pubblicità, amministrazione, logistica e simili, di volta in volta addebitati proporzionalmente dalla capogruppo, va, quindi, dimostrata nel concreto, unitamente ai criteri di riparto (altrimenti l’ufficio è legittimato a determinarli in autonomia: Cassazione 8135/2016) e all’assenza di una duplicazione con costi della stessa natura sostenuti, in proprio, dalla società partecipata (in tal senso Ctp di Milano 754/40/2016, Ctr Lombardia 604/49/2017, 123/36/2015 e 115/46/2011, Ctp Napoli 5897/31/2014).
In senso conforme si è espressa la stessa prassi amministrativa (circolari 271/1997 e 32/1980, risoluzioni 9/977/1977 e 9/258/1979), anche se poi, all’atto pratico, le valutazioni degli uffici e delle società verificate sono spesso divergenti, originando un diffuso contenzioso. Ad ogni modo, tali valutazioni non possono spingersi a sindacare l’opportunità al sostenimento di determinati costi (Cassazione 10319/2015) e possono trovare un utile riferimento nell’attestazione rilasciata da un revisore indipendente (circolare 271/1997, Cassazione 13252/2015 e 6532/2009).

Doing business in San Marino

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