Obbligo di controllo anche per consiglieri privi di deleghe

9 Novembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 24 SETTEMBRE 2018 di Enrico Comparotto e Martino Vinco

La vigilanza

Devono attivarsi per scongiurare le condotte dannose per la società

Nell’articolato sistema di controllo caratterizzante le società di capitali, particolare rilevanza assume la questione relativa ai doveri di vigilanza incombenti sull’amministratore privo di deleghe e sulle connesse responsabilità. Con la sentenza n. 9973 del 23 aprile 2018 e, più diffusamente, con la precedente pronuncia n. 31204 del 29 dicembre 2017, la suprema Corte ha rimarcato i limiti in cui l’amministratore non esecutivo deve rispondere in solido per le vicende di mala gestio poste in essere dai membri del consiglio di amministrazione assegnati di delega.
Sul punto la riforma del 2003 ha inciso profondamente sull’inquadramento della responsabilità dell’amministratore privo di deleghe, che prima era unicamente incentrata sulle disposizioni previste dall’articolo 2392, secondo comma, del Codice civile, e veniva intesa «come omessa vigilanza sul generale andamento della gestione». Tale inquadramento aveva come conseguenza che gli amministratori cui non fossero stati assegnati autonomi poteri gestori avrebbero potuto sottrarsi dal regime sanzionatorio solo laddove avessero esercitato un controllo integrale sull’operato degli organi delegati.
Nella nuova disciplina il generale obbligo di vigilanza è stato invece sostituito, secondo una previsione più aderente al dovere di diligenza in capo agli amministratori, dall’obbligo per gli amministratori non delegati ad «agire informati», ciò comportando in primo luogo un dovere-potere di richiedere periodicamente agli organi delegati informazioni relative alla gestione della società (articolo 2381, ultimo comma del Codice civile). Precisa tuttavia la suprema Corte che tale obbligo non si esaurisce nella mera acquisizione di notizie, essendo comunque gli amministratori investiti di una serie di prerogative di natura reattiva ed impeditiva, quali ad esempio la revoca della delibera illegittima o l’impugnazione della stessa, l’avocazione dei poteri, la denunzia di fatti illeciti alla pubblica autorità.
Superando l’elemento oggettivo della mera carica ricoperta, il nuovo assetto normativo ha infatti in maniera esplicita posto l’accento sull’elemento della colpa, che secondo la Cassazione può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui o nel non essersi l’amministratore privo di delega utilmente attivato, con la diligenza richiesta dall’incarico, al fine di evitare l’evento pregiudizievole.
L’amministratore non operativo non avrà quindi modo di invocare quale “esimente” della propria responsabilità il fatto di non aver rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione, nell’ipotesi in cui gli stessi siano percepibili con la diligenza qualificata richiesta dalla propria carica, avendo presente che l’imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell’evento.
Il ruolo di controllo dell’amministratore non esecutivo viene in definitiva inteso dalla Cassazione come «obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare un danno alla società, quel che è definito il dovere di agire informato» (sentenza 22848/2015).

Doing business in San Marino

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