Nuovo regime transfrontaliero di franchigia per le Pmi sotto soglia

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2025 di Alessandra Caputo

Piccole attività

Il volume d’affari Ue nell’anno civile in corso e in quello precedente la comunicazione di ingresso non può superare i 100mila euro

Dal 2025 entra in vigore il regime di franchigia Iva transfrontaliero. Con il Dlgs 180/2024 è stata, infatti, recepita la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglioc, che introduce un regime speciale con cui si estende l’esonero dall’Iva alle piccole e medie imprese (Pmi) che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue a condizione che il volume di affari sia al di sotto di determinate soglie.

Le novità sono contenute nel titolo V-ter del Dpr 633/1972 e le ipotesi disciplinate (in maniera quasi speculare) sono due:

1 l’applicazione del regime di franchigia Iva nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea;

2 l’applicazione del regime di franchigia in altri Stati membri, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.

La modifica è rilevante, perché consente di superare l’impatto negativo che sulla concorrenza produceva la limitazione dell’accesso all’esenzione per i soggetti non stabiliti; in sostanza, consente a soggetti non stabiliti di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue (che lo ha introdotto) alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti nello Stato.

Soggetti stabiliti all’estero

Per quanto riguarda i soggetti passivi persone fisiche stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, questi possono applicare il regime di franchigia in Italia se ricorrono alcune condizioni. In particolare, per accedere è necessario: non superare determinate soglie di ricavi; trasmettere una apposita comunicazione; essere identificati dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Per quanto riguarda le soglie da non superare, è necessario che:

nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo dell’Unione europea (cioè il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’Iva, effettuate nel territorio dell’Unione europea) non deve essere stato superiore a 100mila euro;

nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non deve aver superato la soglia di 85mila euro stabilita dal comma 54 della legge 190/2014 per l’accesso al regime forfettario;

nel periodo dell’anno civile in corso precedente a quello in cui viene comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, e comporta che il volume d’affari nell’Unione europea non deve essere superiore a 100milaeuro.

Soggetti stabiliti in Italia

Anche il soggetto stabilito nel territorio italiano può essere ammesso al regime di franchigia di un altro Stato (sempre che quest’ultimo lo abbia adottato), comunicando preventivamente all’agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime e se rispetta alcuni specifici requisiti.

In particolare:

nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100mila euro;

nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100mila euro;

il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;

è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

L’agenzia delle Entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita Iva, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Dal momento di attribuzione del suffisso EX, si applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione.

Dati da trasmettere

Le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle Entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni, sono oggetto del Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 460166 del 2024.

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