Non sequestrabile la casa del coniuge se c’è l’omologa

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 28 DICEMBRE 2018 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

Per la Cassazione non conta la trascrizione ma la reale disponibilità

Non si può sequestrare l’immobile assegnato in sede di separazione consensuale alla moglie se il marito imprenditore è indagato per l’utilizzo di false fatture, salvo non si dimostri che sia rimasto nella sua disponibilità. A nulla rileva che l’omologa della separazione non sia stata trascritta prima della misura cautelare. A fornire questo principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 58327, depositata ieri.
Un imprenditore era indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. In tale contesto era disposto il sequestro preventivo per equivalente dell’immobile trasferito pochi mesi prima alla ex moglie in sede di separazione consensuale a seguito di decreto di omologa.
Entrambi ricorrevano al tribunale del riesame, che però respingeva i gravami: nei confronti del marito perché si era dichiarato non proprietario del bene e non era dunque legittimato all’impugnazione ritenuta inammissibile, nei confronti della moglie perché l’omologa risultava inopponibile in quanto non trascritta prima del sequestro.
Veniva così proposto ricorso per Cassazione dalla moglie, la quale segnalava la proprietà dell’immobile sequestrato e la possibilità di chiedere il riesame del provvedimento eseguito nei suoi confronti (in qualità di terzo).
I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione. Secondo la Corte il sequestro preventivo per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché però l’indagato ne abbia la disponibilità, con la conseguenza che la legittimazione non è legata soltanto alla proprietà ma anche alla disponibilità del bene
Il giudice che dispone la misura cautelare è tenuto a indicare soltanto il valore dell’importo da sequestrare mentre l’individuazione specifica dei beni da aggredire e la verifica del rispettivo valore è riservata alla fase esecutiva demandata al Pm. L’assenza di tale elementi non inficiano quindi il prevedimento cautelare. Tuttavia, ove l’individuazione dei beni avvenga in sede esecutiva il terzo che si limita a rivendicarne l’esclusiva titolarità è legittimato a proporre richiesta di riesame.
Nella specie il Tribunale aveva escluso la disponibilità dell’immobile in capo al marito, tanto da ritenere inammissibile il suo ricorso, e non ha contestato l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato alla coniuge in sede di omologazione della separazione, rilevando soltanto la non opponibilità in quanto non trascritta prima del sequestro.
Tuttavia, a questi fini non rileva tale trascrizione ma l’effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza di un provvedimento giudiziale con data certa anteriore all’emissione del sequestro. Il trasferimento della proprietà è quindi avvenuto, a prescindere dalla mancata trascrizione dell’omologa per cui era necessaria la prova, ai fini della legittimità del provvedimento, che l’indagato ne avesse mantenuto la disponibilità. Poiché nella specie ciò non è avvenuto, la Cassazione ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’immobile all’interessata.

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