Non c’è interposizione se il consulente opera tramite una società

30 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 23 MARZO 2020 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

ABUSO DEL DIRITTO

Rileva che le prestazioni dirette (effettive) erano inopportune per i clienti

Non integra un’ipotesi di interposizione fittizia la fatturazione di prestazioni di consulenza da parte di una Srl unipersonale nei confronti di un gruppo societario di cui lo stesso socio della Srl era in precedenza un consulente diretto. È quanto affermato dalla Ctp di Piacenza con la sentenza 4/1/2020 (presidente Marchetti, relatore Rovero).

L’agenzia delle Entrate contesta a un contribuente l’infedeltà della dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, per effetto dell’omessa indicazione del reddito prodotto da una Srl, ritenuta interposta, di cui il contribuente era socio unico (e le cui quote erano intestate a una società fiduciaria). In particolare, la società aveva fatturato prestazioni consulenziali nei confronti di un gruppo societario al quale il contribuente, in anni precedenti (ma anche in anni successivi a quello interessato dalla rettifica), aveva prestato personalmente la propria consulenza. In sostanza, secondo la tesi dell’Agenzia, si sarebbe di fronte a una ipotesi di interposizione fittizia finalizzata a ottenere un indebito risparmio di imposta in violazione del divieto di abuso del diritto. Pertanto, secondo l’ufficio, va applicato l’articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973, secondo cui vanno imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando risulti dimostrato, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

Il contribuente si oppone all’avviso di accertamento e la Ctp accoglie il ricorso. Secondo i giudici, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna forzatura nella scelta del contribuente di costituire una Srl per continuare a svolgere, in favore delle società clienti, attività consulenziale già svolta personalmente in epoca pregressa. Infatti, sulla base di quanto documentato dal contribuente, tale scelta era stata determinata da una situazione contingente che, alla luce delle policy aziendali della clientela, rendeva inopportuna la prestazione delle consulenze in via diretta. Tanto è vero che, superata la situazione contingente, il contribuente ha in seguito ripreso a svolgere personalmente queste attività. Tutto ciò dimostrava che la scelta di costituire la società non era dettata dal perseguimento di alcun risparmio di imposta. E ancora, precisa la Ctp, non vi è nulla di anomalo nell’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione detenute dal contribuente, perché lo schema fiduciario è trasparente nei confronti della pubblica amministrazione e la società fiduciaria ha regolarmente assolto a tutti gli obblighi tributari per conto del fiduciante in qualità di sostituto d’imposta.

Da ultimo, i giudici rilevano che nemmeno l’ufficio ha messo in discussione l’effettività delle consulenze fatturate dal veicolo societario: il fatto che le prestazioni siano state materialmente svolte dal consulente/socio, senza percepire alcun compenso dalla società e senza beneficiare di ripartizione di utili, è un aspetto che attiene ai rapporti interni alla società ed è irrilevante nei confronti dell’amministrazione finanziaria, avendo la società regolarmente assoggettato a tassazione le prestazioni fatturate.

 

 

Doing business in San Marino

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