Noleggi a lungo termine, tassato in Italia il canone dei veicoli con targa estera

6 Agosto 2021

Il Sole 24 Ore 24 luglio 2021 di Antonio Veneruso

Il luogo di utilizzo può essere dimostrato su un apposito elenco

Tra le incombenze dell’impresa che utilizza in Italia un veicolo estero si annovera l’applicazione della ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’imposta cui è soggetto l’importo del canone di noleggio corrisposto all’impresa di leasing e/o noleggio non residente.

La circolazione in Italia di veicoli con targa estera è ammessa, senza limiti di tempo, a condizione che il veicolo sia preso in leasing o a noleggio a lungo termine da un operatore economico con sede in un altro Stato Ue o See, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria (con esclusione, dal 1° gennaio 2021, del Regno Unito).

Va ricordato, agli operatori domestici, l’obbligo di applicare la ritenuta fiscale alla fonte sul noleggio di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, tra cui rientrano anche gli autoveicoli, utilizzati in Italia e i cui canoni sono corrisposti a favore di soggetti non residenti. Ciò in quanto in base all’articolo 23, comma 1, lettera f) del Tuir, per i soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia, tra l’altro, i redditi diversi di cui al successivo articolo 67, comma 1, lettera h), derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso nel territorio dello Stato di veicoli, macchine o altri beni mobili.

L’articolo 25, comma 4, secondo periodo, del Dpr 600/1973, stabilisce che su tali compensi si applica una ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti a condizione che tali beni si trovano nel territorio dello Stato, con la sola esclusione dei compensi versati a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La base imponibile dei compensi su cui applicare la ritenuta d’imposta ordinaria del 30%, è costituita dall’intero ammontare del canone corrisposto, senza riconoscimento di deduzione alcuna, così come precisato dalle entrate con la circolare 47/E/2005, considerato che per i non residenti si esclude la possibilità di dedurre le spese per la produzione del reddito, ex articolo 71, comma 2 del Tuir, consentita invece per i soggetti residenti.

Ai fini della corretta individuazione del requisito della territorialità, presupposto necessario per la tassazione dei canoni, ci viene in soccorso la circolare 47/E/2005 che evidenzia che l’utilizzatore del veicolo può dimostrare l’effettivo luogo di utilizzo del mezzo di trasporto compilando un apposito elenco in cui siano riportati i dati riguardanti gli estremi del contratto di utilizzo, la durata, il relativo importo, nonché gli elementi di individuazione che per esempio per le autovetture sono costituiti dalla targa.

Il soggetto non residente beneficiario effettivo dei canoni, può invocare l’applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e lo Stato membro o See interessato, se più favorevole. Infatti, nelle Convenzioni pattizie stipulate dall’Italia, tale previsione è disciplinata dall’articolo 12 che tratta dei canoni.

A dire il vero le Convenzioni stipulate dall’Italia si discostano dal modello Ocse del 2017, in quanto per l’appunto nella definizione di canone comprendono non solo intangible assets ma anche la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Al riguardo, giova ricordare che il sostituto d’imposta italiano sotto la propria responsabilità, ha facoltà di applicare il regime fiscale pattizio più favorevole per le singole fattispecie reddituali (aliquota agevolata o esonero), come ricordato dalle Entrate con il provvedimento direttoriale n. 84404/2013. Quindi, se si decide per l’applicazione diretta, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente acquisire e verificare la corretta compilazione della documentazione prescritta dal provvedimento n. 84404/2013.

In merito alla modulistica, si evidenzia che attualmente l’agenzia delle Entrate riconosce l’utilizzo di modelli alternativi a quelli direttoriali, atteso che l’amministrazione finanziaria del Paese di residenza del beneficiario effettivo del reddito spesso rilascia l’attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta della Convenzione per l’esonero o l’aliquota convenzionale. Ad ogni buon conto, l’attestazione dell’amministrazione estera contenuta nel modello ha validità a decorrere dalla data di rilascio e fino al termine del periodo d’imposta indicato nel modello stesso.

Doing business in San Marino

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