Niente imposte se la Srl diventa un trust

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Ctp Roma. Nel caso di trasformazione non scatta la tassazione per donazione perché non c’è arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità

No all’imposta di donazione nel caso di trasformazione di una Srl in un trust: è quanto deciso dalla Ctp di Roma nella sentenza n. 1836 del 26 gennaio 2017. La giurisprudenza prende in esame la tassazione dell’inusuale atto di trasformazione di società in un trust: il Fisco aveva preteso il pagamento dell’imposta di donazione, in quanto imposta ritenuta applicabile al vincolo di destinazione che origina quando si istituisce un trust, mentre la Ctp ha dunque deciso che la trasformazione di una Srl in un trust «integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell’imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il “beneficiario”), senza che vi sia un trasferimento a terzi».
Dopo aver svolto questa considerazione, la Ctp poi richiama la Cassazione n. 21614/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2016) nella quale è stato affermato (invertendosi la precedente giurisprudenza di legittimità, sentenze n. 4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) che l’incremento patrimoniale si verifica quando il trustee devolve il patrimonio del trust ai beneficiari e non quando determinati beni vengono vincolati in trust, con la conseguenza che l’atto di istituzione del trust dovrebbe essere tassato con le sole imposte in misura fissa (di registro e, se oggetto di vincolo siano beni immobili, ipotecaria e catastale) e non con l’imposizione proporzionale cui si dovrebbe invece dar corso se si ritenesse applicabile l’imposta di donazione.
La sentenza è dunque assai interessante, almeno sotto due rilevanti aspetti. Da un lato, perché dà per scontata la percorribilità della trasformazione di una società commerciale in un trust, materia parecchio complicata sia per il fatto che l’unico precedente giurisprudenziale conosciuto in materia (Tribunale di Sassari, 13 luglio 2010) si è espresso negativamente, sia per il fatto che è ben controversa l’estensibilità analogica della disciplina della trasformazione cosiddetta “eterogenea” di cui all’articolo 2500-septies del Codice civile a casi che detta norma non prevede: infatti, le ipotesi testuali in cui la trasformazione eterogenea è ammessa sono solo quelle in cui la società di capitali si trasforma in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
D’altro lato, perché la trasformazione di una società in trust richiede una riflessione in ordine ai due “stadi” che tale operazione percorre: prima, infatti, c’è la trasformazione societaria, che è bensì un’operazione normalmente da qualificarsi in termini di neutralità (e, quindi, non suscettibile di imposizione indiretta in misura proporzionale) ma che potrebbe sollecitare considerazioni in termini di tassazione proporzionale se il carattere “eterogeneo” della trasformazione fosse talmente “spinto” da far considerare l’operazione in termini di devoluzione del patrimonio della società trasformata.
All’episodio “trasformazione” si accoda poi il vincolo che si origina sul patrimonio già appartenente alla società trasformata: vincolo che è dunque da tassare con l’imposta fissa se si segue la predetta ultima sentenza di Cassazione (la n. 21614/2016) e la prevalente giurisprudenza di merito, ma che è invece da tassare con l’imposta di donazione se si segue la prevalente giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di merito minoritaria.

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