Nelle transazioni tra Italia e San Marino obbligo di e-fattura solo per la cessione di beni

14 Settembre 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 23 agosto 2021

Emissione elettronica facoltativa dal 1° ottobre Obbligo dal 1° luglio 2022

Per le prestazioni di servizi, invece, la scelta resta comunque discrezionale

A cura di Massimo Sirri Riccardo Zavatta

Ancora pochi mesi di vita per l’attuale Dm del 24 dicembre 1993 sull’interscambio con San Marino.

Dal 1° ottobre, infatti, entrerà in vigore il decreto 21 giugno 2021 (in Gazzeta ufficiale 168 del 15 luglio 2021) il quale, in conformità all’accordo del 26 maggio scorso, prevede la fatturazione elettronica nelle transazioni con l’Italia. Da quella data, quindi, gli operatori di entrambi i Paesi potranno, se vorranno, emettere le e-fatture, anziché fatture cartacee (le regole d’attuazione sono nel provvedimento 211273/2021). Dal 1° luglio 2022, l’emissione e l’accettazione delle e-fatture diventerà obbligatoria, salvo specifiche esclusioni di legge (per esempio, i soggetti nazionali in regime forfettario). L’obbligo, però, riguarderà solo le cessioni di beni, mentre, per le prestazioni di servizi rese dai soggetti nazionali, l’e-fattura sarà facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.

Si tratta di un aspetto che merita attenzione, perché la fatturazione elettronica per i servizi agli operatori economici sammarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo è riservata, a norma dell’articolo 20 del decreto, unicamente alle operazioni fuori campo Iva in quanto rilevanti fuori della Ue, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura ex articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972. In tal caso, la fattura elettronica è inviata al sistema d’interscambio, che la trasmette all’ufficio tributario sammarinese che la recapita al proprio operatore, al pari di quanto avverrà per quelle relative alle cessioni di beni.

Questi limiti impongono che le prestazioni diverse da quelle di cui sopra, com’è nel caso della locazione di un immobile in Italia, non possano essere oggetto di e-fattura, salvo che l’operatore italiano non decida di utilizzare tale formato indicando sette “X” nel codice destinatario, come per tutte le transazioni con operatori esteri. In questo caso, tuttavia, la fattura elettronica “si ferma” allo SdI (adempiendo l’obbligo comunicativo dell’esterometro) e non sarà trasmessa all’ufficio tributario sammarinese, mentre l’operatore nazionale dovrà mettere a disposizione del committente estero una copia cartacea della fattura.

Le regole da applicare

Tornando alle cessioni di beni, il decreto rivisita, confermandone l’impianto, la procedura per gli acquisti da San Marino che possono essere con o senza applicazione dell’Iva in fattura (in quest’ultimo caso l’Iva è assolta in inversione contabile). Al riguardo, si osserva che, per le fatture elettroniche ricevute con addebito del tributo, il soggetto nazionale può esercitare la detrazione solo dopo aver ricevuto dalle Entrate la conferma telematica di regolarità dell’operazione, visualizzabile con i servizi di consultazione sul portale Fatture e Corrispettivi. Per le fatture cartacee continua a rilevare l’originale timbrato dall’ufficio sammarinese. In caso di mancata ricezione della fattura o di ricezione di un documento irregolare, il decreto prevede la regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/97 in materia di violazioni al regime del reverse charge ossia entro il 30esimo giorno successivo alla scadenza dei 4 mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione (in caso di mancata ricezione della fattura), data che, per le cessioni/acquisti di beni, coincide con l’inizio del trasporto/spedizione. Eventuali regolarizzazioni oltre detti termini non sarebbero più gratuite, ma si ritiene applicabile il ravvedimento operoso.

Per le vendite dall’Italia, la mancata convalida di regolarità della fattura elettronica o la mancata ricezione dell’esemplare cartaceo vidimato dall’ufficio di San Marino implicano l’obbligo di regolarizzare il documento emesso in regime di non imponibilità. La regolarizzazione avviene con nota di variazione in aumento e senza pagamento di sanzioni e interessi, se eseguita nei 30 giorni successivi allo scadere dei quattro mesi dall’emissione della fattura. Da notare che, fra le condizioni per la non imponibilità delle cessioni a operatori sammarinesi, il Dm non prevede più l’annotazione sul registro ex articolo 23, Dpr 633/72, né la redazione e presentazione del modello Intrastat delle vendite per tali operazioni (adempimento a suo tempo illustrato dalla risoluzione 83/1997). Gli unici obblighi comunicativi competono all’ufficio tributario sammarinese per le fatture cartacee emesse/ricevute da operatori economici dello Stato.

IL DECRETO MINISTERIALE

1

L’emissione

Dal 1° ottobre è possibile emettere e ricevere e-fatture per le operazioni

con San Marino. Per le cessioni di beni fra operatori economici dei due Stati, l’e-fattura diviene obbligatoria dal primo

luglio 2022. Nessun obbligo è invece previsto in caso

di prestazioni di servizi.

I soggetti nazionali

potranno emettere fatture elettroniche in relazione ai servizi extraterritoriali, come previsto dall’articolo

21, comma 6 bis,

lettera b), del Dpr 633/72

2

Iva o reverse charge

La tassazione degli acquisti da San Marino continua ad avvenire secondo le due modalità in uso: applicazione dell’Iva in fattura da parte del fornitore sammarinese o assoggettamento a reverse charge a opera del cessionario. Se il fornitore estero emette fattura elettronica con applicazione dell’imposta, l’acquirente nazionale può esercitare il diritto di detrazione solo dopo il riscontro positivo del riversamento del tributo comunicatogli dalle Entrate

3

L’imposta

Il regime di non imponibilità delle vendite a San Marino, anche se documentate da fattura elettronica, è subordinato alla verifica dell’assolvimento dell’imposta all’importazione in tale Stato. L’agenzia

delle Entrate mette a disposizione dell’operatore un canale telematico

per accertare l’esito del controllo eseguito

dall’ufficio tributario sammarinese sulla regolarità della fattura emessa elettronicamente

4

Fattura cartacea

In caso di emissione di fattura cartacea, la cessione si considera non imponibile Iva se il cedente nazionale è in possesso della fattura restituita dal cessionario estero, datata e munita del timbro a secco con lo stemma sammarinese. L’emissione del documento di trasporto è obbligatoria sia in caso di fattura elettronica sia se è emessa fattura cartacea. Ai fini della non imponibilità delle vendite a San Marino non è più richiesta la presentazione del modello Intrastat delle cessioni

Doing business in San Marino

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