Negli scambi con San Marino vive la copia di carta

13 Febbraio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 21 GENNAIO 2019 di Giampaolo Giuliani

Le procedure speciali

Nella disciplina Iva le operazioni di interscambio con San Marino sono contraddistinte da procedure del tutto simili, ma non identiche, a quelle previste in ambito comunitario e, al pari di queste, non subiscono delle variazioni con l’introduzione della fatturazione elettronica.
Fatture cartacee
Dal 1° gennaio gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a emettere fatture cartacee su cui l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro.
L’acquisizione da parte dell’operatore italiano della fattura di vendita o di acquisto munita del visto dell’ufficio tributario sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell’avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino. Chiaro in questo senso il decreto ministeriale del 4 dicembre 1993.
Gli scambi di beni
Non essendo obbligati all’emissione delle fatture elettroniche, gli operatori nazionali quando realizzano vendite o acquisti con residenti in San Marino devono predisporre il cosiddetto esterometro, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015.
Tuttavia, quest’ultimo adempimento è superabile, almeno per quanto riguarda la fatturazione attiva. Infatti nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, al paragrafo 9.4, è previsto che è possibile evitare la compilazione dell’esterometro inviando al Sistema di interscambio una fattura elettronica con i dati del cliente estero (nel nostro caso dell’operatore sammarinese) apponendo nel codice destinatario «XXXXXXX».
Ovviamente, il soggetto non residente non potrà ricevere dal Sistema di interscambio la fattura elettronica, né potrà prenderne visione nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate a cui non può accedere, per cui è necessario che gli sia inviata una della fattura in formato cartaceo (oppure in un formato elettronico che il destinatario tradurrà su carta, ad esempio in Pdf), così da poterla presentare in triplice copia all’ufficio tributario di cui una copia (munita di visti) dovrà essere riconsegnata al cedente italiano.
Al contrario, per gli acquisti presso operatori sammarinesi, gli operatori italiani non possono evitare la compilazione dell’esterometro. Al massimo, nel caso in cui assolvano l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, possono inviare al Sistema di interscambio un documento elettronico realizzato sulla base della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell’ufficio tributario sammarinese; non si tratta comunque di un obbligo ma di una semplice possibilità.
Iva prepagata
È bene tuttavia ricordare come negli acquisti da San Marino il decreto del 24 dicembre 1993 contempla anche la possibilità di assolvere l’imposta mediante fatture con Iva prepagata che, se munite del timbro dell’ufficio tributario e dell’agenzia delle Entrate di Pesaro, sono parificate ai fini degli adempimenti a fatture emesse da operatori italiani. Ciononostante, l’operatore italiano sarà tenuto a compilare l’esterometro.
Le prestazioni di servizi
Diversamente dalle operazioni di interscambio di beni, per quel che attiene le prestazioni di servizi, le transazioni con operatori sammarinesi devono essere trattate alla stregua delle operazioni realizzate con altri operatori extracomunitari.
Pertanto, analogamente a quanto può accadere ad esempio con operatori svizzeri, il prestatore italiano può emettere la fattura elettronica nei confronti del committente operatore sammarinese con «XXXXXXX» nel codice destinatario per evitare la compilazione dell’esterometro.
In questo caso è sufficiente l’invio di una sola copia cartacea, posto che il prestatore italiano non deve acquisirne una copia vistata dall’ufficio tributario.
Allo stesso modo, nel caso in cui il committente soggetto passivo stabilito in Italia riceva una prestazione di servizi ivi territorialmente rilevante, non avendo la necessità di acquisire una fattura proveniente dal prestatore sammarinese, in quanto è obbligato ad autofatturarsi, potrà emettere un documento elettronico da inviare al sistema di interscambio. Ad ogni modo non potrà evitare di compilare l’esterometro.

Doing business in San Marino

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