Negli accordi transattivi il regime Iva è ancorato all’operazione originaria

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Settembre 2026 di Nicola Galleani D’Agliano e Filippo Jacobacci

La transazione è il contratto con cui le parti compongono una lite attuale o potenziale mediante reciproche concessioni. Elemento essenziale è la datio, intesa come sacrificio o rinuncia che ciascuna parte offre all’altra: senza una datio non vi è transazione, ma un diverso negozio (accertamento, ricognizione, dichiarazione unilaterale).

La disciplina distingue tra transazione dichiarativa e transazione novativa. La prima modifica il rapporto preesistente e, in caso di inadempimento, fa rivivere automaticamente l’obbligazione originaria. La seconda sostituisce integralmente il rapporto precedente, richiedendo animus novandi e aliquid novi, ossia volontà inequivoca di estinguere l’obbligazione e creazione di un rapporto nuovo, oggettivamente incompatibile con quello originario.

Con la norma 239, la Commissione norme di comportamento osserva che, ai fini Iva, l’accordo contrattuale è solo un elemento probatorio. Quel che rileva è l’esistenza di una prestazione che trasferisce un’utilità e di una controprestazione economicamente valutabile. Da questa impostazione discende la totale impermeabilità del sistema Iva rispetto alla qualificazione civilistica della transazione.

L’Iva colpisce l’operazione economica caratterizzata dallo scambio utilità denaro, secondo il principio only once della Direttiva 2006/112/Ce. Il regime Iva delle transazioni che non introducono nuove operazioni (sia dichiarative sia novative) rimane quindi ancorato all’operazione originaria: la transazione modifica o sostituisce il contratto, ma non l’operazione Iva, che continua a “vivere” indipendentemente dal nuovo accordo.

L’abbandono della lite, inoltre, non costituisce prestazione di servizi in base all’articolo 3 del Dpr 633/1972, nella misura in cui si tratta di un effetto civilistico privo di contenuto economico autonomo. Diversamente da quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la rinuncia al contenzioso non integra una prestazione negativa imponibile, poiché ciò introdurrebbe una surrettizia novazione fiscale non coerente con il principio di capacità contributiva.

La prestazione negativa, ovvero l’obbligo, assunto verso corrispettivo, di non compiere un’azione o tollerare un comportamento altrui, è rilevante ai fini Iva solo quando questa astensione o tolleranza costituisce un’utilità economicamente valutabile per il destinatario e si inserisce in un rapporto sinallagmatico. La transazione diviene fiscalmente rilevante solo quando genera nuove operazioni Iva, ossia nuovi sinallagmi autonomi rispetto al rapporto originario: ad esempio, ulteriori forniture di beni o servizi con corrispettivi propri. In questi casi, il principio only once impone di assoggettare a Iva la nuova utilità trasferita.

Nelle transazioni relative a risarcimenti, l’imponibilità dipende dalla causa concreta della somma: resta escluso dal campo Iva ciò che ristora un danno patrimoniale privo di sinallagma; diviene imponibile ciò che, pur denominato risarcimento, remunera in sostanza una prestazione o un comportamento economicamente rilevante.

In conclusione, il regime Iva delle somme transattive dipende: dall’operazione originaria, che non viene meno per effetto della transazione, e dalle eventuali nuove operazioni introdotte nell’accordo, che assumono autonoma rilevanza ai fini dell’imposta.

Doing business in San Marino

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