Monitoraggio fiscale, il quadro RW setaccia conti e immobili esteri

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 23 ottobre 2023 di Alessandro Borgoglio

Adempimenti. Case oltrefrontiera, trading online e rapporti bancari, magari frutto di vecchi lavori all’estero, devono essere riportati nel modello

Conto fuori dall’Italia: doppia condizione per l’esenzione

Risiedo e lavoro in Italia, ma ho una nota carta di credito internazionale, molto usata anche in Italia, che si appoggia a un conto corrente in Germania, di cui quindi risulto intestatario. Ci metto sempre pochi soldi, per cui il saldo non è mai superiore a 3mila euro. Devo comunque dichiarare il conto corrente nel quadro RW? Non ci sono eccezioni al monitoraggio fiscale?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) previsti dal Dl 167/1990 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi: si tratta, per esempio, delle attività detenute all’estero, ma tramite mandato fiduciario a un soggetto residente in Italia, nonché dei prodotti finanziari detenuti all’estero, ma tramite banche e altri intermediari finanziari italiani, che operano in qualità di sostituti d’imposta.

Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (anche per un solo giorno). Occorre però prestare attenzione in proposito, perché resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’Ivafe: si tratta di un’imposta che, per i conti correnti e i libretti di risparmio, è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, soltanto se la giacenza media del conto/libretto è superiore a 5.000 euro.

Per rispondere al lettore, quindi, se il conto corrente ha sempre avuto un saldo (giornaliero) inferiore a 15.000 euro e la giacenza media del periodo di possesso (generalmente, l’anno) è inferiore a 5.000 euro – come parrebbe desumersi dal tenore del quesito – non sussiste alcun obbligo dichiarativo in relazione al conto corrente tedesco.

L’immobile oltreconfine

non si ripete nel quadro RW

Sono un lavoratore dipendente, risiedo a Milano, ma ho un immobile in Spagna che utilizzo per le vacanze. L’ho già dichiarato nel quadro RW per l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto immobiliare. Devo continuare a dichiararlo tutti gli anni nel quadro RW, visto che non sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo una sola Certificazione Unica?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi di cui al Dl 167/1990 non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’IVIE.

Nel caso del lettore, quindi, se non sono mai intervenute e fino a quando non avverranno variazioni (come può accadere, per esempio, per la percentuale di possesso), non vi è obbligo alcuno di compilare il quadro RW e, pertanto, nel suo caso specifico, il contribuente può anche non presentare alcuna dichiarazione dei redditi, non essendovi tenuto, secondo quanto affermato nel quesito .

Trading online su Cfd e Forex sempre “monitorato”

Ho un conto aperto presso una nota piattaforma di trading online che ha sede all’estero. Mi è arrivata una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate, con cui mi si contesta l’omessa dichiarazione del conto nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con applicazione delle relative sanzioni. Io, però, non ho mai avuto guadagni, ma solo perdite: perché avrei dovuto dichiarare il conto di trading?

Tralasciando la complessa questione della tassazione delle rendite finanziarie, ricordando soltanto che il contribuente deve dichiarare (e tassare) anche le eventuali plusvalenze e i redditi finanziari esteri (quadro RT, RM e RL del modello Redditi), il trading su piattaforme online estere solitamente viene effettuato in CFD o valute su FOREX, per acquistare o vendere i quali il cliente “appoggia” delle somme su un conto virtuale di una piattaforma online: non si tratta, però, in genere di conti correnti bancari (non hanno IBAN) e, quindi, non si applica alcuna esenzione dichiarativa. In sostanza, i conti di trading online (non conti corrente, perciò senza IBAN) presso piattaforme ubicate all’estero vanno sempre indicati nel quadro RW, anche quando l’attività di trading ha generato solo perdite.

In Svizzera vale ancora la sanzione a quota 6%

Ho una gestione patrimoniale in titoli finanziari in Svizzera, ma non l’ho dichiarata. Come posso rimediare?

Ai fini del solo monitoraggio fiscale (potrebbero essere dovute anche imposte sostitutive e Ivafe), se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi senza indicare le attività finanziarie detenute in Svizzera, può allora effettuare un ravvedimento operoso, trasmettendo una dichiarazione integrativa contenente le attività finanziarie omesse e versando la sanzione del 6% (per i Paesi black-list come la Svizzera; è del 3% per i Paesi non black-list) del valore totale delle attività finanziarie alla fine del periodo d’imposta o di detenzione, ridotta a un sesto o un settimo o un ottavo, a seconda di quando viene fatto il ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 (il Dm 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla black-list di cui al Dm 4 maggio 1999, ma l’efficacia di tale eliminazione è differita al 2024).

Diversamente, se il contribuente non ha proprio presentato a suo tempo la dichiarazione dei redditi originaria, non è possibile effettuare alcun ravvedimento operoso e, quindi, dovrà attendere l’eventuale atto di contestazione emesso dal Fisco.

Doing business in San Marino

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