Maglie larghe per l’uso di foto con sistemi di Ia
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 28 Luglio 2024 di Giulia Casamento e Andrea Rinaldi
Marchi, brevetti, diritto d’autore
Sono un fotografo che svolge attività professionale da 15 anni. Navigando in rete, ho scoperto che alcuni dei miei scatti fotografici sono stati utilizzati senza la mia autorizzazione. Ho cercato di approfondire la questione e sono risalito a una società titolare di un sistema di Ia (intelligenza artificiale). Posso fare qualcosa per tutelarmi e tutelare i miei scatti fotografici?
In base alla legge 633/1941, all’autore di un’opera fotografica sono riconosciuti diritti morali, che attengono alla paternità dell’opera, e diritti patrimoniali (e/o di sfruttamento economico), che attengono all’utilizzazione dell’opera.
Il riconoscimento di tali diritti è legato al carattere artistico dell’opera fotografica, ossia alla capacità della fotografia di rappresentare un’opera originale, in grado di rispecchiare la visione artistica e la creatività del suo autore. Diritti patrimoniali limitati (riproduzione, diffusione e distribuzione, la cui durata è circoscritta a un periodo di 20 anni dalla data di creazione dell’opera, a differenza dei diritti patrimoniali propri del diritto d’autore, la cui durata è pari a 70 anni dalla morte dell’autore) vengono riconosciuti anche all’autore di fotografie “semplici”, ossia prive di carattere artistico.
Il riconoscimento di diritti di sfruttamento economico è fondamentale per la tutela di una foto, poiché consente all’autore di contestare tutte quelle utilizzazioni che avvengano in assenza di una sua preventiva autorizzazione e in assenza del riconoscimento di una equa remunerazione per la specifica tipologia di utilizzo.
L’introduzione di strumenti tecnologici, come i sistemi di intelligenza artificiale, ha posto all’attenzione del legislatore la questione dell’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore, come le opere fotografiche, ai fini dell’addestramento di tali sistemi per la generazione di nuovi e molteplici contenuti. L’attività di “text and data mining”, ossia di estrazione di testo e di dati, intesa come qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale, avente lo scopo di generare informazioni di differenti tipologie, è stata disciplinata dal legislatore europeo e conseguentemente dal legislatore italiano, il quale – per garantire un equo bilanciamento fra la necessità di tutelare i diritti degli autori e l’opportunità di impiegare i sistemi di intelligenza artificiale, anche a beneficio della collettività – ha incluso tale attività nell’ambito delle eccezioni al diritto d’autore, ossia forme di utilizzazione di un’opera protetta considerate eque e non lesive dei diritti d’autore.
Gli articoli 70-ter e 70-quater della legge 633/1941, in recepimento degli articoli 3 e 4 della direttiva europea 2019/790 (direttiva Copyright), qualificano infatti come valida e lecita l’attività di estrazione di dati da fonti e database, ai quali si abbia lecitamente accesso, senza necessità di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore e/o delle banche dati.
Le due norme disciplinano, rispettivamente, l’attività di estrazione avente a oggetto finalità scientifiche da parte di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale (articolo 70-ter) e l’attività di estrazione di dati non necessariamente legata a specifiche finalità, la quale è consentita laddove l’utilizzo delle opere e degli altri materiali eventualmente protetti dal diritto d’autore non sia stato espressamente riservato dai relativi titolari dei diritti e delle banche dati. Pertanto, in assenza di tale riserva espressa, l'”estrazione” avente a oggetto un’opera protetta dal diritto d’autore o una banca dati è da considerare lecita.
Nel caso prospettato, l’utilizzo di scatti fotografici da parte di un sistema di intelligenza artificiale in assenza dell’autorizzazione da parte del suo autore impone in primo luogo di valutare l’opera, la sua eventuale rilevanza artistica e, di conseguenza, l’estensione temporale dei diritti patrimoniali riconosciuti al fotografo, ai fini di una eventuale contestazione avente a oggetto l’utilizzazione non autorizzata.
Riguardo all’utilizzo dello scatto fotografico in un sistema di intelligenza artificiale, è necessario valutare se tale uso rientri o meno nell’ambito delle eccezioni previste dalla normativa in tema di diritto d’autore, sopra considerate. Se tale uso è avvenuto per finalità di ricerca scientifica e/o in assenza di una espressa riserva da parte dell’autore all’utilizzazione dell’opera protetta dal diritto d’autore finalizzata all’attività di estrazione di dati da parte di sistemi di intelligenza artificiale, esso risulterebbe lecito e non contestabile.