Madre-figlia, rimborsi per i soggetti a imposizione

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 4 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana a una società madre con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva “madre-figlia” non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva. A confermare questi principi è la Corte di cassazione con l’ordinanza 17347 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate ha negato il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una Spa italiana alla propria controllante olandese, che aveva richiesto l’applicazione del regime di esenzione (ex articolo 27-bis, Dpr 600/73 di recepimento della direttiva cosiddetta “madre-figlia”).

I giudici di appello confermavano il diniego ritenendo che la holding olandese costituisse una costruzione di puro artificio, creata da investitori italiani ed esteri per canalizzare i flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole. Veniva, a tal fine, valorizzata la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era pertanto declassata a mera domiciliazione, priva di reale sostanza economica. Di conseguenza, secondo i giudici non era provato né che la società olandese fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi percepiti, né l’effettiva tassazione dei dividendi percepiti in Olanda.

Secondo la Cassazione – che ha accolto il ricorso della società – il giudice di merito ha erroneamente subordinato il diritto al rimborso alla prova del concreto pagamento (esborso) delle imposte nei Paesi Bassi. Il requisito dell’assoggettamento a imposta deve essere interpretato quale potenziale assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, senza che sia necessario un effettivo esborso finanziario. È sufficiente, cioè, che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo.

In ordine al contestato abuso del diritto, spetta poi all’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare la ricorrenza dei requisiti formali previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione (forma giuridica, residenza Ue, assoggettamento a imposta e possesso della partecipazione). La prova dell’abuso non può poi limitarsi a indizi formali (compagine sociale, patti, cariche). Essa richiede un’analisi complessiva basata su indizi oggettivi e concordanti e deve articolarsi in test sostanziali, quali:

l’esistenza di un’effettiva attività economica, tenendo presente che la mera gestione di partecipazioni tipica di una holding pura costituisce, di per sé, un’attività economica reale e che una struttura organizzativa snella non è, di per sé, sintomo di artificiosità;

la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, ovvero se la percipiente sia vincolata, giuridicamente o in fatto, a ritrasferirli a terzi.

La sentenza impugnata, non avendo applicato questi criteri valutativi e limitandosi a presunzioni astratte, ha violato i principi che governano l’accertamento dell’abuso del diritto in ambito eurounitario.

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