Con il «Maat» più armi al Fisco

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 22 Agosto 2017 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Cooperazione internazionale. La Convenzione multilaterale consente indagini più approfondite e retroattive

Possibile la riscossione diretta all’estero, anche a carico degli eredi

Retroattività degli accertamenti fino a tre anni precedenti l’entrata in vigore degli accordi, riscossione diretta all’estero dell’imposta evasa e anche a carico degli eredi.
In attesa dei primi effetti dello scambio automatico di informazioni (non prima del 2018), la strategia della lotta all’evasione internazionale potrebbe passare attraverso uno strumento ancora più incisivo: la Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa (Maat). In una platea di 112 Stati – dal più piccolo paradiso alle piazze storiche, Svizzera, Monaco e Liechtenstein inclusi, ma ancora fuori gli Usa – valgono infatti oggi le regole molto elastiche del Maat, che disciplinano l’ “ingaggio” e il funzionamento degli strumenti principali per la lotta all’evasione: lo scambio di informazioni (a richiesta, di gruppo o automatico), le verifiche fiscali congiunte e simultanee sia in Italia sia all’estero; l’assistenza delle amministrazioni straniere aderenti alla riscossione all’estero anche attraverso provvedimenti conservativi a garanzia del credito erariale; ed infine una disciplina uniforme della notifica degli atti di accertamento di riscossione e dei documenti.
Nella convenzione multilaterale viene confermata la totale abolizione del segreto bancario, finanziario, fiduciario, assicurativo e di mandatari in genere. La facoltà per le amministrazioni finanziarie di poter effettuare una verifica fiscale simultanea e all’estero è un’assoluta novità estesa ad un accordo multilaterale e potrebbe rivelarsi estremamente efficace in indagini finanziarie complesse su attività detenute in più Stati.
Il Maat è uno strumento attuativo e integrativo delle convenzioni già in essere, tendente a uniformare e semplificare le procedure che prima d’ora scontavano la continua diversità delle singole discipline normative nazionali, in cui vengono indicati i contenuti essenziali della domanda di assistenza e disciplinata anche la procedura da utilizzare, nonché i diritti dei contribuenti.
La riscossione dei crediti fiscali esce rafforzata dall’applicazione del Maat, che in particolare prevede l’equiparazione giuridica tra i crediti fiscali dello Stato richiedente e di quello ricevente. Basta solo che vi sia un titolo idoneo alla riscossione, ma se lo Stato richiedente agisce contro un suo residente domiciliato “fuori”, il titolo il credito non può essere più fermato.
Per quanto riguarda il recupero di imposte o tasse nei confronti di persone decedute o nei confronti degli eredi, sarà possibile nei limiti della successione, ovvero nei limiti dei beni ricevuti dagli eredi.
Uno degli aspetti più importanti degli accordi Maat resta comunque la decorrenza. Secondo la convenzione, l’entrata in vigore si calcola dal momento della ratifica, ma per fatti penalmente rilevanti (e quindi anche per reati tributari) riguardanti lo Stato richiedente, la richiesta di informazioni può avere retroattività fino al terzo anno antecedente l’entrata in vigore. Per mere finalità di esempio, per Monaco si avrà una retroattività al 1° aprile 2014 (l’entrata in vigore della Convenzione data al 1° aprile scorso).
Questa modalità di accertamento potrebbe essere estesa a tutti gli altri Paesi aderenti (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Emirati Arabi, Libano e Bahamas eccetera) a seconda dell’entrata in vigore delle rispettive ratifiche della Convenzione ,superando di fatto anche i limiti temporali dei precedenti accordi bilaterali – sempre che i fatti per cui si richiede lo scambio di informazioni abbiano rilievo penale (o penal/tributario).

Doing business in San Marino

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