L’ufficio non può sindacare l’utilità delle sponsorizzazioni
16 Gennaio 2018
Il Sole 24 Ore lunedì 18 Dicembre 2017 di Saverio Cinieri
Terzo settore. La deduzione delle somme versate allo sport dilettantistico
Sono sempre inerenti le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, se è rispettato il limite di spesa annuo di 200mila euro e se l’attività promozionale è svolta realmente. Si tratta di costi inerenti per presunzione legale assoluta. Ad affermare il principio è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 310/2/2017 depositata il 5 dicembre 2017 (presidente e relatore Montanari).
Il ricorso traeva origine da due avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva emessi dalle Entrate per il 2012 e 2013, con i quali era stata contestata a una società la deduzione dei costi relativi ai contratti di sponsorizzazione stipulati tra la stessa e due associazioni.
I contratti puntavano a divulgare il marchio e i prodotti della società durante lo svolgimento dei campionati giovanili di calcio. L’ufficio aveva ritenuto mancante – nel caso concreto – il requisito dell’inerenza poiché, mentre la clientela della società era di tipo internazionale e di “anzianità” anteriore alla stipula dei contratti, la sponsorizzazione era avvenuta in occasione di eventi (le partite di calcio) a carattere locale senza, quindi, alcun reale vantaggio economico.
Nel ricorso in Ctp, il contribuente, oltre a confermare che le associazioni erano entrambe iscritte al Coni e svolgevano attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali (l’ufficio aveva erroneamente affermato la mancanza di tale requisito per una di esse), ribadiva che le spese rientravano nei limiti di 200mila euro l’anno e i soggetti sponsorizzati avevano effettivamente posto in essere l’attività promozionale. Inoltre, i corrispettivi pagati alle associazioni erano congrui con il volume d’affari e l’attività di sponsorizzazione aveva favorito l’entrata della società nei mercati locali.
La Ctp ha ritenuto fondato il ricorso. Seguendo il consolidato principio di diritto della Cassazione, il collegio ha rilevato che la norma in questione (articolo 90, comma 8, della legge 289/2002) ha introdotto una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200mila euro, come spese di pubblicità (inerenti e, quindi, deducibili) di quelle volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo (Cassazione, 7202/17 e 5720/16). La presunzione sussiste al verificarsi di quattro condizioni:
il soggetto sponsorizzato deve essere una associazione sportiva dilettantistica;
l’ammontare massimo di spesa annuale deve rispettare il limite di 200mila euro;
la sponsorizzazione deve promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
il soggetto sponsorizzato deve effettivamente porre in essere una specifica attività promozionale (ad esempio, apponendo il marchio sulle divise, esibendo striscioni in campo da gioco eccetera; Cassazione, 8981/17 e 7202/2017).
Tutte condizioni che ricorrono nel caso oggetto della controversia rendendolo, pertanto, meritevole di accoglimento.