L’imputazione immediata vale anche per il Fisco

6 Agosto 2025

Il Sole 24 Ore 17 Luglio 2025 di Luca Gaiani

REDDITO D’IMPRESA

Ricavi da licenze

La regola potrebbe valere anche per casi analoghi

Per i ricavi da licenze, l’imputazione immediata prevista dall’Oic 34 vale anche ai fini fiscali. Le società non possono ripartire il ricavo sulla durata della licenza se il cedente non fornisce servizi aggiuntivi e tale indicazione si estende alla dichiarazione dei redditi per chi è in derivazione rafforzata.

Tra le nuove regole contabili per la competenza temporale dei ricavi da prestazioni di servizi, assume particolare importanza (in quanto dotata di notevoli elementi di novità) quella prevista per i ricavi da concessione di licenze d’uso pluriennali.

Il caso riguarda in particolare la cessione di licenze d’uso di beni immateriali tutelati o non tutelati (marchi, brevetti, software e know-how), ma potrebbe estendersi, nel silenzio del documento 34 ad altre situazioni simili. Il ricavo, secondo quanto indicato nel paragrafo A.3 dell’Oic 34, si ripartisce sulla durata della licenza (regola generale) in base al criterio del tempo fisico (ratei e risconti), come per le locazioni, salvo che non vi siano altri criteri identificabili secondo quanto previsto nel contratto (cosa che spesso avviene per intangibili quali marchi e brevetti). Ad esempio, se il corrispettivo dovuto al concedente è legato ai volumi delle vendite del licenziatario (licenza di marchio), l’imputazione del ricavo si effettuerà secondo tale criterio.

La ripartizione temporale si effettua a prescindere dalle modalità di pagamento e dunque anche se viene prevista una somma una tantum che copre tutta la durata della licenza ovvero un minimo garantito iniziale (da ripartire sugli anni di durata) più una percentuale parametrata alle vendite. Qualora invece il cliente-licenziatario ottenga tutti i benefici derivanti dalla licenza, senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del concedente, il ricavo viene rilevato a conto economico interamente al momento della consegna della licenza. Il ricavo è quantificato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato ai sensi del documento Oic 15.

Ad esempio, in una cessione di una licenza di un software standardizzato senza ulteriori servizi da parte del concedente), il ricavo verrà iscritto interamente nell’anno di consegna del software e sarà determinato attualizzando i flussi finanziari.

In assenza di deroghe previste al riguardo nel Dm 27 giugno 2025, i criteri sopra illustrati sono immediatamente applicabili anche per determinare l’imponibile Ires delle società che rientrano nella derivazione rafforzata. Le altre imprese (società di persone e micro-imprese ex articolo 2435-ter del Codice civile), invece, imputano i ricavi da licenze pro rata temporis anche in assenza di servizi aggiuntivi.

Doing business in San Marino

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