L’erede risponde anche con beneficio d’inventario

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 3 Gennaio 2018 di Saverio Cinieri

Tributi. Sentenza della Ctp di Reggio Emilia

L’erede risponde dei debiti tributari del de cuius. Quindi, può ricevere cartelle di pagamento, anche se ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. E si creano due distinte masse patrimoniali (una per i beni propri e una per quelli provenienti dall’eredità) ma resta all’erede la responsabilità per i debiti ereditari non oltre i beni lasciati dal de cuius. Lo afferma Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 318/01/17 depositata il 13 dicembre, sul caso di due cartelle per omesso versamento dell’addizionale comunale (modello Unico, periodi d’imposta 2011 e 2012) notificate ad un soggetto in qualità di erede legittimo che però aveva accettato con beneficio d’inventario.
Questi si riteneva estraneo alle pretese tributarie eccedenti il valore dei beni ricevuti in eredità. L’agenzia delle Entrate, nella costituzione in giudizio, ribadiva che l’aver accettato con beneficio d’inventario, ai sensi dell’articolo 490 del Codice civile, non fa venir meno la qualità di erede, ma incide esclusivamente su un aspetto procedurale e cioè quello connesso all’individuazione del patrimonio aggredibile dall’agente della riscossione.
Ed è su questa posizione che si attestano i giudici di merito, che perciò rigettano il ricorso del contribuente e danno ragione all’ufficio.
La Ctp richiama la posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza n. 6488/2007, secondo cui colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è, comunque, qualificato come erede.
L’unica differenza con il caso, più usuale, di accettazione pura e semplice dell’eredità, è che il patrimonio del defunto (accettato con beneficio d’inventario) viene tenuto distinto da quello dell’erede (articolo 490, comma 1, del Codice civile). Si verificano, però, tutti gli effetti previsti dall’articolo 490, comma 2, tra cui quello secondo cui «l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti» (principio dell’ultra vires hereditatis).
In definitiva, l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario è responsabile per i debiti (anche tributari) del de cuius ma entro il limite dei beni ereditati.
Tale limitazione di responsabilità può essere fatta valere in sede di riscossione.
Seguendo questo filone giurisprudenziale (peraltro citato anche dal ricorrente), se si accetta una eredità con beneficio d’inventario, si diventa ugualmente erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, destinatario degli atti di riscossione del de cuius.
Resta l’esclusione per le sanzioni tributarie (altro aspetto contestato dal ricorrente anche se, in realtà, gli atti impugnati non contenevano alcuna sanzione), principio che vale, comunque, non solo in caso di accettazione con beneficio d’inventario, ma anche se l’eredità viene semplicemente accettata così com’è.

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