Legittimi i pedinamenti degli 007 privati
11 Maggio 2018
Il Sole 24 Ore 05 Aprile 2018 di Alessandro Galimberti
Lavoro. Via libera della Cassazione all’utilizzo fuori sede degli investigatori per smascherare condotte infedeli dei dipendenti
milano
Piena utilizzabilità degli investigatori privati per controllare il dipendente, ma solo in luoghi pubblici (cioè non aziendali) e, ovviamente, in orario di svolgimento della prestazione. La Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 8373/18, depositata ieri) torna ancora una volta sui limiti ispettivi del datore di lavoro previsti dall0 Statuto dei lavoratori (legge 300/1970, ultimo aggiornamento nel dlgs 185/16). Il contenzioso, sfociato in un licenziamento impugnato fino in Cassazione, riguardava il dipendente di un’assicurazione, funzionario di terzo grado, raggiunto sette anni fa dal provvedimento disciplinare originato da una serie di controlli esterni. Il lavoratore aveva eccepito, a partire dall’Appello, l’illegittimità dei controlli svolti da un’agenzia investigativa, considerato che era stato impegnato (anche) in attività non lavorative fuori dall’ufficio, non aveva violato il monte ore complessivo settimanale (37) e non era stato inoltre verificato se si fosse trattenuto in ufficio oltre il normale orario di lavoro, e quali erano stati i risultati raggiunti.
La Corte tuttavia ha rigettato il ricorso, condannando l’ex assicuratore anche alle spese di giudizio. La lamentata violazione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto – in particolare sul personale terzo adibito ai controlli – non è pertinente, a giudizio della Cassazione, perché quelle «operano esclusivamente in riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto». Nel caso specifico i controlli “in esterni” non erano diretti a verificare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì «le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro» inteso come «mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno».
Nei 10 giorni di osservazione, tra l’altro, l’ex assicuratore «non aveva svolto alcuna attività lavorativa», giustificando così la sufficienza dell’osservazione degli investigatori sul suo comportamento inadempiente rispetto al minimo contrattuale.