Legge 9 dicembre 2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione

10 Gennaio 2023

Si allega il testo completo della nuova Legge sul Lavoro ricordando che alcuni temi importanti come il lavoro a tempo determinato, interinali e distacchi verranno disciplinati con apposito Decreto Delegato entro i prossimi 6 mesi.

Poiché ci potrebbero essere  interpretazioni diverse a seguito di Circolari e Decreti da emanarsi raccomandiamo di contattare preventivamente il nostro ufficio paghe per qualsiasi chiarimento.

Di seguito si evidenziano i seguenti punti principali:

L164-2022

Capo I: Norme generali

Riguarda regole sul lavoratore subordinato, la commissione lavoro, l’anagrafe e l’avviamento al lavoro, le liste speciali (frontalieri) e obblighi per chi è iscritto alle liste di avviamento al lavoro.

In particolare nell’art. 6, tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’ULPA/CFP ogni variazione relative ai dati di rapporto di lavoro.

Capo II: Procedure e modalità di assunzione

Riguarda le procedure ordinarie per l’avviamento al lavoro, le disposizione speciali per assunzione di personale non iscritto, per i lavoratori residente in paesi extra UE.

In particolare nell’art. 14, in cui il datore di lavoro deve comunicare immediatamente e entro 60 giorni all’ULPA/CFP ogni modifica del rapporto di lavoro.

Art. 15 (Passaggio di lavoratori subordinati tra operatori economici sammarinesi), il passaggio dei lavoratori può avvenire tramite un accordo firmato sindacati e datori di lavoro e il contratto di lavoro, mansioni e retribuzioni devono essere identiche a quelle precedenti. Inoltre il trasferimento può avvenire tramite un impegno occupazionale dichiarato in sede di sottoscrizione del verbale di riduzione personale.

Titolo II: Forme e tipologie contrattuali di lavoro subordinato

Art. 18 (Norme relative al Tempo Parziale, l’assunzione a tempo parziale è ammessa a tutti i lavoratori (compreso i frontalieri). Può avvenire mediante l’assunzione diretta o attraverso la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.

In caso di non accettazione da parte del dipendente alla trasformazione dell’orario parziale o al tempo pieno non costituisce licenziamento per giusta causa.

Titolo III: Interventi per la flessibilità

Art. 23 (Variazioni dell’orario di lavoro), il datore di lavoro deve comunicare le variazioni di lavoro a tempo parziale e le ore straordinarie all’ULPA/CFP almeno tre giorni prima. Le variazioni urgenti potranno essere comunicate all’ULPA/CFP/sezione ispettorato prima dell’inizio della prestazione lavorativo. La prima sanzione ammonta a Euro 1.000,00.

Titolo IV: Rapporti e prestazioni di lavoro non subordinato

Art. 25 (Attività lavorativa per percettori di pensione), l’attività lavorativa per i percettori di pensione è rivolta solo alle persone residenti e potrà avvenire attraverso la stipula di un contratto di collaborazione o tramite il lavoro occasionale. Sul reddito del lavoratore pensionato, il pensionato e il datore di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi a fondo perduto. I contributi dovranno essere maggiori rispetto ai contratti di lavoro subordinati tranne per le attività lavorative entro le 20 ore.

Art. 26 (Solidarietà familiare), potranno accedere alla solidarietà familiare i parenti fino al secondo grado anche se percettori di pensione di vecchiaia, di titolari di impresa o società di nome collettivo o liberi professionisti. Il contributo mensile è fissato nella percentuale del 10% della retribuzione media territoriale (dettata dalla circolare ISS che per l’anno 2023 uscirà nel mese di gennaio).

Art. 27 (Lavoro prestato da amministratori), l’amministratore ordinario è colui che non fa parte del ciclo produttivo ma che ha solo compiti gestionali. Amministratore operativo è colui che fa parte del ciclo produttivo, può essere regolarizzato o tramite un contratto di collaborazione o tramite contratto di lavoro subordinato a tempo pieno a livello dirigenziale (7 livello). In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi. Eventuali riduzioni potranno essere previste qualora il soggetto interessato abbia altre posizioni contributive attive. E’ sempre considerato amministratore operativo per le società che non abbiano rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

Art. 28 (Lavoro prestato da soci di società di capitali), i soci di società con quote pari o superiori al 10% possono svolgere attività operative tramite contratto di collaborazione. I soci con quote pari o superiore al 50% possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato con inquadramento dirigenziale (7 livello) a tempo pieno. In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi e assicurativi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

Art. 29 (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), la durata massima è di 36 mesi, la commissione lavoro potrà definire eventuali proroghe. E’ vietato il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoratori pensionati.

Si potrà avere un contratto di collaborazione con almeno un rapporto di lavoro subordinato indeterminato o un collaboratore aggiuntivo ogni 10 lavoratori a tempo indeterminato.

Titolo VI: Norme finali e di coordinamento 

Art. 36 (Ricorsi), sono ammessi i ricorsi ai provvedimenti dell’ULPA/CFP entro 10 giorni dal provvedimento e l’ULPA/CFP dovrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 38 (Norme di coordinamento), per tutti i lavoratori frontalieri che versavano un contributi di 4,5% dovranno continuare a versare tale percentuale.

Le modifiche per amministratori e soci indicate negli art. precedenti con contratto di lavoro subordinato dovranno avvenire entro il 31 marzo 2023.

Art. 41 (Entrata in vigore), l’entrata in vigore di tale Legge è partita dal 1° gennaio 2023.

 

Doing business in San Marino

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