Legge 26 Settembre 2022 nr 129 – Interventi a sostegno della famiglia

7 Novembre 2022

Si allega il testo completo della Legge nr 129 del 14 Settembre u.s. che aggiorna la normativa a sostegno della genitorialità e della famiglia all’interno del mondo del lavoro e si evidenziano i seguenti punti:

  • Capo II della norma (dall’art. 3 all’art. 10) sono contenute le misure per tutelare la salute della lavoratrice gestante, puerpera e in periodo di allattamento garantendo la salute della lavoratrice gestante nel momento in cui si ritrova a ricoprire delle mansioni con un grado di rischio elevato.
  • Capo III (dall’art. 11 all’art. 21) sono indicate le misure a sostegno della genitorialità in cui si prevede la possibilità per la madre e per il padre in taluni casi alternativamente fra loro di usufruire dei periodi di astensione dal lavoro. Tali periodi prendono il nome di congedo che riguarda, il congedo di gravidanza e il puerperio della lavoratrice, i congedi di paternità, i congedi parentali, i permessi di allattamento, i congedi famigliari per i genitori adottandi e adottivi o congedo di gravidanza o puerperio.
  • Capo IV (dall’art. 22 all’art. 33) vengono indicate ulteriori misure a sostegno della famiglia istituendo permessi per l’educazione dei figli, per la loro salute da parte di entrambi i genitori. Questi permessi saranno utilizzati per visite mediche parentali, visite mediche dei figli, per malattie dei figli, per i colloqui scolastici e per l’ottenimento di congedi per l’assistenza al famigliare a seguito di una grave disabilità permanente o temporanea indicando tutto nella documentazione che viene richiesta, da presentare agli uffici competenti per ottenere tale certificazione. Sono previste inoltre “le ferie solidali” che, nel settore privato, sono demandate alla contrattazione collettiva. E’ previsto da parte dei genitori alternativamente tra loro di poter trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  • Capo V (dall’art. 34 all’art. 38) sono previsti articoli in riferimento alla maternità obbligatoria, al divieto di licenziamento e la possibilità di richiedere da parte di entrambi i genitori una flessibilità oraria con figli in età inferiore a 14 anni.
  •  Capo VI (dall’art. 39 all’art. 46) vengono indicate le disposizioni transitorie e di coordinamento le sanzioni e le leggi abrogate

L129-2022+All

Doing business in San Marino

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