Legge 22 Dicembre 2025 nr 158 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2026 e Bilanci Pluriennali 2026/2028
13 Gennaio 2026
Si segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2026
Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro
comma 4-5: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2025 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari. Le predette disposizioni si applicano anche alle Cripto attività
comma 6: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2026 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici
comma 7: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2026 la nota integrativa in PDF delle società.
comma 10: termine di liquidazione dell’assegno familiare integrativo per domande 2025 e fissato al 30 giugno 2026.
comma 12: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2026 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)
comma 15 proroga in via straordinaria il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti ad esse connessi (allegati e dichiarazione dei sostituti d’imposta) e il pagamento del relativo conguaglio al 31 Luglio 2026
comma 16 fissa la scadenza della Dichiarazione annuale “Mod. Q” al 31 07 di ogni anno indicando anche le sanzioni (1.000,00€ se presentata entro agosto, 2.000,00€ se presentata entro ottobre, 5.000,00€ se presentata entro fine dicembre inteso come termine perentorio dopodiché si perde il rimborso)
comma 19 fissa il termine del conguaglio CONTRIBUTI ISS -FSS- FONDISS al 31 07 di ogni anno e il pag del I ACCONTO dei CONTRIBUTI ISS FSS FONDISS entro il 31 8 di ogni anno (il II ACCONTO degli stessi rimane al 30 11 di ogni anno)
comma 21
- il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF)di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è fissato al 30 settembre di ciascun anno.
- il termine di versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere(IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 al 30 settembre di ciascun anno
comma 27: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato al 30 giugno 2027.
Art. 8 a decorrere dal 1° ottobre 2026, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per tre mensilità anche non consecutive, le imprese non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in relazione a quanto dovuto per il primo pilastro previdenziale sia a quanto dovuto per FONDISS.
Si allega il testo completo.