Legge 2 Agosto 2019 nr 119 – Introduzione del reato di corruzione privata nell’ordinamento sammarinese

10 Settembre 2019

Si allega il testo completo della Legge che inserisce nel Codice Penale sammarinese il reato di corruzione privata e, data l’importanza si riporta il testo integrale dell’art. 1.

Legge nr 119 del 2 Agosto 2019

Art. 1

1. Dopo l’articolo 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 317-bis
(Corruzione privata)
L’amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d’impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.
Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.
Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l’utilità non dovuta.
Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l’ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all’attività a cui si riferisce l’atto compiuto, ritardato o omesso. Le stesse pene si applicano se la società o l’ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.”.

Doing business in San Marino

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