Le indagini bancarie da sole non fanno l’accertamento

12 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore 20 Aprile 2017 di Antonio Iorio

Cassazione/1. Per l’omesso versamento Iva «paga» l’amministratore subentrante

Risponde del reato di omesso versamento Iva il nuovo amministratore subentrato dopo la presentazione della dichiarazione firmata dal precedente rappresentante legale. A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 18834 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per l’omesso versamento dell’Iva risultante a debito nella dichiarazione presentata. Avverso la sentenza l’imputato presentava ricorso per Cassazione rilevando, tra i diversi motivi, l’assenza di responsabilità penale atteso che la dichiarazione dell’Iva non evidenziava alcun debito di imposta, oltre, in ogni caso, a essere stata sottoscritta dal precedente legale rappresentante. Il giudice territoriale, secondo la difesa, aveva omesso ogni valutazione.
In base all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 il delitto di omesso versamento Iva si commette se entro il termine per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo (27 dicembre) non venga versato il debito risultante dalla dichiarazione annuale.
I giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità per i reati tributari è, di norma, attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l’ente. Questi soggetti sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni obbligatorie e ad adempiere ai relativi obblighi fiscali. Chi assume la carica di amministratore, quindi, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Nel caso di sostituzione dell’amministratore in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica (Cassazione, sentenze 34927/2015, 39687/2014). Ne consegue così che il nuovo amministratore è tenuto a una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi per cui ove ciò non avvenga, risponde del reato del mancato versamento chi subentra. L’assenza di tale preventivo controllo comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Nella specie, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, il debito Iva risultava nella dichiarazione sottoscritta dal precedente amministratore e pertanto prima di assumere la carica, l’imputato avrebbe dovuto chiedere visione dell’eventuale attestato di versamento periodico delle imposte al fine di verificare l’esecuzione dell’adempimento.

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