L’e-fattura con San Marino cancella l’Intrastat cessioni
8 Ottobre 2021
Il Sole 24 Ore 28 Settembre 2021 di Matteo Balzanelli Massimo Sirri
Da venerdì avvio facoltativo Obbligo dal 1° luglio 2022 solo per transazioni di beni
Niente elenchi riepilogativi per chi effettua anche vendite intracomunitarie
Uno degli effetti più graditi dell’avvio della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino, facoltativa da venerdì 1° ottobre e obbligatoria (ma solo per la compravendita di beni) dal 1° luglio 2022, è senz’altro la scomparsa dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat delle vendite per chi esegue anche cessioni intracomunitarie (quelli per gli acquisti già non andavano presentati). Altra buona notizia è che la fatturazione elettronica dovrebbe escludere l’esterometro. L’abolizione dell’Intrastat consegue all’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 che non prevede più l’adempimento. Per tale motivo, l’obbligo dovrebbe sparire anche se è emessa fattura cartacea (finché possibile). Viene meno anche l’obbligo di annotazione nel registro Iva vendite dei riferimenti della fattura vistata dall’ufficio tributario estero. Entrambe le violazioni erano comunque state considerate irrilevanti ai fini del regime di non imponibilità delle cessioni verso San Marino (Cassazione 24479/2018 e 21811/2016). La non imponibilità resta però subordinata (articolo 5 del Dm) alla convalida di regolarità dell’e-fattura da parte dell’ufficio sammarinese o al possesso della fattura cartacea timbrata dallo stesso ufficio. Il cedente nazionale deve disporre delle fatture “validate” entro 4 mesi dall’emissione. In mancanza, occorre regolarizzare le operazioni con nota di variazione in aumento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei quattro mesi. Solo così non sono dovute sanzioni né interessi. Visto che l’articolo 1, comma 6 del nuovo decreto prevede che la cessione si consideri effettuata per l’importo fatturato o incassato in anticipo rispetto alla consegna dei beni, è necessario monitorare attentamente il termine dei quattro mesi dall’emissione della fattura non imponibile, tenendo conto che la documentazione necessaria per la disapplicazione dell’imposta è collegata all’importazione a San Marino. Attenzione anche alle fatture cartacee. Con modalità (che è consigliabile siano) tracciate, occorre infatti comunicare all’ufficio di San Marino e per conoscenza alle Entrate la mancata ricezione, nei 4 mesi dall’emissione della fattura, dell’esemplare vistato. Si pone dunque la questione del termine entro cui inviare la comunicazione, visto che l’articolo 4, comma 3 del Dm afferma solo che, se «entro trenta giorni» il cedente non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, si deve applicare l’imposta. Una lettura rigida potrebbe significare che l’intera procedura (comunicazione agli uffici e regolarizzazione) debba perfezionarsi entro trenta giorni dalla scadenza dei quattro mesi, sempre che, naturalmente, entro tale termine non sia stato ricevuto il documento vidimato. Pertanto, i cedenti nazionali dovranno attivarsi per eseguire la comunicazione non appena scaduti i 4 mesi dalla fatturazione. Sul fronte acquisti, se il cedente sammarinese ha emesso fattura elettronica con o senza applicazione dell’Iva (le due modalità in uso sono confermate), la detrazione e l’integrazione della fattura sono vincolate all’esito del controllo delle Entrate e al rilascio della fattura estera da parte dello Sdi. La fattura cartacea dev’essere vidimata dall’ufficio di San Marino. Se è stata emessa con Iva, la detrazione è subordinata alla ricezione dell’originale vistato. Se è senz’Iva, l’integrazione va eseguita sempre disponendo dell’esemplare vistato. La mancata ricezione o la ricezione di una fattura irregolare vanno “sistemate” nei termini dell’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 471/97 (reverse charge). Poiché il momento d’effettuazione degli acquisti è ancorato solo all’inizio del trasporto, come negli acquisti intracomunitari, e nulla è previsto (a differenza delle cessioni dall’Italia) per l’anticipazione del momento d’effettuazione in caso di acconti, ne dovrebbe derivare che un pagamento anticipato al fornitore sammarinese non comporti obblighi di regolarizzazione se non è ricevuta fattura, rilevando a tale fine solo la partenza dei beni.