L’amministratore è punibile se la società nasce per fini illeciti

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 9 Marzo 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Il manager deve essere beneficiario della frode

La persona fisica risponde delle sanzioni per le violazioni commesse da una società allorchè quest’ultima sia stata costituita artificiosamente a fini illeciti e quindi la persona fisica risulti anche il beneficiario delle contestate violazioni.
È questa una delle interessanti indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza 5924 depositata ieri
La vicenda, in estrema sintesi, riguardava il coinvolgimento di una persona fisica, quale amministratore di fatto, di una società implicata in una frode carosello. Dopo il rigetto del ricorso di primo grado e del successivo appello, il contribuente si rivolgeva in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’assenza di motivazione sulle concrete ragioni che consentivano di ritenere amministratore di fatto il contribuente interessato.
Era poi criticata l’estensione delle sanzioni irrogate alla società anche alla persona fisica.
Circa l’amministratore di fatto, la Suprema corte ha accolto i motivi di ricorso evidenziando che non è sufficiente, come effettuato nella specie dalla Ctr, la descrizione del contesto illecito in cui hanno operato le imprese e l’asserita pericolosità sociale del presunto amministratore,
Secondo la Cassazione, il giudice di merito in sostanza deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a individuare l’amministrazione di fatto in capo al soggetto interessato, non potendosi limitare a indicare una serie di dati conoscitivi da cui il lettore dovrebbe dedurre le conclusioni: mancanza di attività delle società, durata temporale brevissima delle imprese coinvolte nella frode, spiccata propensione per le attività criminose eccetera.
In merito, invece, all’impossibilità di irrogare le sanzioni alla persona fisica per violazioni commesse dalla società, i giudici di legittimità pur respingendo l’impugnazione – trattandosi di tema non prospettato nei pregressi gradi di giudizio – hanno fornito alcune interessanti interpretazioni in ordine all’applicazione dell’articolo 7 del Dl 269 /2003.
In base a tale disposizione, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. Ne conseguirebbe pertanto l’esclusione della punibilità della persona fisica avente un qualsiasi rapporto con la società.
Sul punto la Suprema corte ha chiarito che detta norma regolamenta le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente. In tal senso peraltro si era già espressa la Cassazione (sentenza 19716/2013) relativamente all’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, aveva compiuto violazioni nell’interesse della società,
Se invece, come nel caso posto al vaglio dei giudici, vi è una coincidenza delle figure di trasgressore e contribuente nella persona dell’amministratore di fatto, in quanto materiale beneficiario dell’attività fraudolenta, non è possibile invocare l’esclusione delle sanzioni prevista dalla citata disposizione.
Si tratta infatti di società costituite artificiosamente a fini illeciti con la conseguente possibilità di irrogare le sanzioni anche in capo alla persona fisica.

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