L’amministratore di fatto della società evita le sanzioni per gli illeciti fiscali

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 8 OTTOBRE 2018 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

ACCERTAMENTO

Per il decreto legge 269/03 paga la persona giuridica destinataria della rettifica

La Ctr Lombardia interpreta in chiave garantista le nuove disposizioni

L’amministratore di fatto non può rispondere, neanche a titolo di concorso, delle sanzioni per le violazioni fiscali riferibili alla società, in quanto la responsabilità ricade unicamente su quest’ultima. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 2546/18/2018 (presidente Martorelli e relatore Grigillo).
La vicenda nasce da un atto di contestazione emesso dalla direzione provinciale di Milano, con il quale vengono irrogate ingenti sanzioni amministrative per l’anno 2009 nei confronti di una persona fisica ritenuta amministratore di fatto di una società destinataria di un accertamento fiscale. Il contribuente impugna il provvedimento lamentando tra l’altro di non essere mai stato amministratore – nemmeno di fatto – della società e che, comunque, non può sussistere alcuna sua responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 7 del Dl 269/2003, il quale ha introdotto nell’ordinamento il principio di riferibilità esclusiva delle sanzioni in capo alla persona giuridica oggetto di accertamento fiscale.
I giudici di primo grado annullano l’atto impositivo e la sentenza è integralmente confermata dalla Ctr. I giudici d’appello, richiamando sul tema numerose sentenze della Cassazione (25284/2017, 4775/2016 e 12007/2015), ricordano che l’articolo 7 del Dl 269/2003 ha introdotto il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica è posta solo a carico della persona giuridica.
Pertanto, con l’entrata in vigore di questa norma non sono più applicabili le regole originariamente introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio realizzata con il Dlgs 472/1997 che, accogliendo il modello afflittivo tipico delle sanzioni penali basato sul principio di personalità della sanzione, aveva optato per l’applicabilità della sanzione tributaria in capo all’autore materiale dell’illecito. In particolare, afferma la Ctr, il Dl 269/2003 non prevede alcuna eccezione al principio di riferibilità della sanzione amministrativa tributaria alla sola persona giuridica cui è indirizzata la rettifica fiscale. Anzi, conclude la Ctr, non solo non esiste alcuna eccezione esplicita con riferimento alla posizione di un eventuale amministratore di fatto della società accertata, ma una tale conclusione non si può desumere nemmeno sulla base dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997 che disciplina l’istituto del concorso di persone nella violazione tributaria. Infatti il Dl 269/2003 non solo è stato introdotto in un momento successivo rispetto al predetto articolo (ciò che, nel ragionamento dei giudici, depone nel senso che quest’ultimo non costituisce una deroga al principio previsto dal primo), ma in ogni caso prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dal Dlgs 472/1997 «solo in quanto compatibili». Ed evidentemente per i giudici l’istituto del concorso non è compatibile con il sistema di responsabilità sanzionatoria “esclusiva” introdotto per le società e gli enti con personalità giuridica dal Dl 269/2003.

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