L’Agenzia insiste: criptovalute da indicare nel quadro RW 2020

9 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 3 FEBBRAIO 2020 di Carlotta Benigni e Antonio Longo

In breve

Particolare attenzione alle attività estere in cassette di sicurezza e alle criptovalute. Per l’Agenzia queste ultime siano soggette agli obblighi di monitoraggio come confermato anche dalla sentenza 1077/2020 del Tar del Lazio. Le criptovalute vanno indicate con il codice «14» mentre il campo 4 («Stato estero») potrà essere lasciato vuoto

Anche quest’anno la compilazione del quadro RW metterà alla prova contribuenti e professionisti. Le insidie sono molteplici e le istruzioni al modello Redditi PF approvate con il provvedimento dell’agenza delle Entrate del 31 gennaio 2020 non forniscono chiarimenti aggiuntivi rispetto agli anni scorsi.

I soggetti obbligati
In primo luogo, è necessario individuare i soggetti obbligati alla compilazione. La platea è molto ampia e non riguarda solo coloro i quali possono trarre redditi dalle attività estere, come invece ci si aspetterebbe dalla ratio normativa.

Sono soggetti alla compilazione le persone fisiche (compresi i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che hanno detenuto all’estero nel corso dell’anno 2019 attività di natura finanziaria e/o patrimoniale, ma anche tutti coloro che, pur non essendo «possessori diretti» delle attività estere, siano «titolari effettivi» in base alla normativa antiriciclaggio (tra questi ultimi, ad esempio, le persone fisiche che detengono – anche indirettamente – una partecipazione superiore al 25% del capitale di una società estera).

Tra chi deve assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale anche i soggetti che hanno la mera disponibilità degli asset esteri o la possibilità di movimentazione (si pensi ai soggetti delegati ad operare su conti correnti o depositi).

Le esclusioni
Non sono da indicare nel quadro RW i beni esteri affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti in Italia (ad esempio società fiduciarie). In questi casi, sono gli stessi intermediari ad occuparsi del monitoraggio e del versamento di Ivie e Ivafe. Per gli asset esteri soggetti esclusivamente agli obblighi di monitoraggio, e non anche alla liquidazione delle citate imposte patrimoniali, dovrà essere barrata l’apposita casella 20.

Si precisa che per il 2019 gli enti non commerciali (come i trust e le fondazioni) e le società semplici residenti in Italia non sono soggetti al pagamento di Ivie e Ivafe, mentre l’obbligo scatterà dal 2020 a seguito delle recenti novità introdotte dalla legge di Bilancio.

L’ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, dovranno essere oggetto di monitoraggio le attività, finanziarie e patrimoniali, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (incluse quelle pervenute da eredità o donazioni) e anche se non più detenute al 31 dicembre 2019 perché disinvestite nel corso dell’anno.

Cosa fare con le criptovalute
Particolare attenzione alle attività estere detenute in cassette di sicurezza e alle criptovalute: l’agenzia ritiene che queste ultime siano soggette agli obblighi di monitoraggio come recentemente confermato anche dalla sentenza 1077/2020 del Tar del Lazio. Le criptovalute dovranno essere indicate con il codice «14» (altre attività estere di natura finanziaria), mentre le istruzioni alla dichiarazione chiariscono che il campo 4 («Stato estero») potrà essere lasciato vuoto.

Le istruzioni al quadro RW nel modello Redditi Pf 2020

Nessun chiarimento invece circa l’esonero in caso di «wallet» con valori inferiori nel corso dell’anno a 15mila euro. In ogni caso, le valute virtuali non sono soggette a Ivafe, in quanto non si tratta di depositi e conti correnti di natura bancaria.

Le attività finanziarie
Con riferimento alle attività finanziarie detenute presso banche estere, le istruzioni precisano che il contribuente può aggregare i dati per prodotti finanziari omogenei, aventi il medesimo codice «Ivestimento» nel campo 3 e detenute nel medesimo Stato estero (campo 4), in luogo della compilazione di un rigo per ciascun titolo detenuto.

In tali casi, si indicherà il valore complessivo iniziale e finale, la media ponderata dei giorni di detenzione del singolo strumento finanziario rispetto alla relativa consistenza e l’Ivafe complessivamente dovuta. L’importo da indicare è il valore risultante dal documento di rendicontazione della banca estera, a condizione che questo coincida con il valore di mercato dell’attività finanziaria.

La valuta estera
Per gli importi in valuta estera, il controvalore in euro deve essere calcolato applicando il cambio indicato nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate che individua i cambi medi mensili del mese di dicembre 2019.

Pertanto, non potranno essere utilizzati come valori iniziali in RW 2020 i valori finali indicati nel quadro RW 2019, ma sarà necessario aggiornarli con il nuovo cambio. In generale, prima di addentrarsi nella compilazione, sarà opportuna una mappatura attenta di tutte le attività estere con l’ausilio di professionisti qualificati, per evitare dimenticanze ed errori sanzionati sino al 30 per cento.

Doing business in San Marino

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