La successione transfrontaliera sdoppia la «massa»
6 Marzo 2021
Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2021 di Angelo Busani
EREDITÀ
Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per gli immobili in Italia, si ha una scissione della successione e si formano due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge. Questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867/2021, dal quale consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l’entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell’eredità, appresta l’eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio (compresa la revoca del testamento).
La sentenza è rilevante perché, pur dettata con riferimento alla normativa precedente il regolamento Ue 650/2012, contiene principi tutt’oggi da tenere in considerazione: il regolamento 650 (applicabile in Italia, ma non nel Regno Unito) dispone che la legge applicabile «all’intera successione» è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte; se la legge applicabile è però quella inglese (come nella sentenza 2867/2021), essa dispone che, per i beni mobili, si applica la legge del domicilio del de cuius, mentre per i beni immobili occorre osservare la lex rei sitae, ossia la legge del luogo ove gli immobili sono ubicati; anche il regolamento 650 (articolo 34, comma 1), riconosce il rinvio “all’indietro” e cioè riconosce applicabile il diritto italiano quando a esso rinvia la legge (di diritto internazionale privato) dello Stato che il regolamento 650 designa quale legge applicabile alla successione ereditaria.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, una vedova reclamava l’applicazione della norma di diritto inglese (la section 46 del Wills Act 1837) per effetto della quale la celebrazione di un matrimonio dopo la confezione di un testamento importa la revoca del testamento stesso.
L’interesse a far valere questa revoca era dettato dal fatto che, se fosse stata ottenuta una pronuncia di accertamento dell’intervenuta revoca, la vedova, invece di beneficiare solo di un legato di 50mila sterline disposto nel testamento, avrebbe beneficiato della devoluzione ereditaria disposta dalla legge per il caso di apertura di una successione non regolamentata da un testamento, vale a dire della totalità dei beni mobili (ai sensi della legge inglese) e di un terzo dei beni immobili ubicati in Italia.
La Cassazione decide dunque che, scindendosi la massa ereditaria in massa mobiliare (regolata dalla legge inglese) e massa immobiliare (regolata dalla legge italiana), ognuna di dette leggi deve essere osservata con riguardo alla devoluzione della rispettiva massa: quindi, il testamento si intende revocato ai sensi del diritto inglese, per susseguente matrimonio, ma non si intende revocato ai sensi del diritto italiano, il quale non conosce tale figura di revoca. Ancora: per la massa immobiliare italiana, si applicano le norme italiane sulla tutela della quota di legittima spettante ai legittimari (e, quindi, al coniuge, in presenza di più figli, spetta un quarto dell’eredità).